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Già richiesti all'Ue i marchi di qualità per gelato e cioccolato
Contro i 'mostri' alimentari europei Confartigianato promuove la campagna per i
prodotti artigiani 'Doc'
Contro i 'mostri' alimentari che calano dall'Europa,
contro gli attacchi ai sapori e alla tradizione italiana, Confartigianato
promuove una campagna di tutela e valorizzazione dei prodotti artigiani Doc. Ad
iniziare dal gelato, per il quale ha presentato all'Unione Europea una
richiesta di attestazione di specificità del prodotto, basata su un
'disciplinare' che codifica il processo tradizionale di produzione e l'utilizzo
di ingredienti selezionati per ottenere il marchio di specialità tradizionale
garantita. Confartigianato ha già richiesto il marchio di qualità anche per
difendere il cioccolato tradizionale e solleciterà marchi Dop e Igp per l'olio
d'oliva e per il miele.
L'iniziativa è stata lanciata dal Segretario Generale di Confartigianato
Francesco Giacomin nell'ambito della manifestazione "Arti, sapori e
tradizioni" svoltasi nel mese di Aprile u. s. presso la Fiera di Roma ed è
finalizzata a reagire a quella che sembra essere una precisa strategia
'pilotata' dagli interessi delle multinazionali per annullare la tipicità dei
prodotti artigianali, per appiattire i gusti dei consumatori, ingannandoli
(come nel caso dei cibi transgenici) su ciò che mangiano, e per far scomparire
un patrimonio culturale ed economico che in Italia è rappresentato da oltre
90.000 piccole imprese, di cui 61.000 sono artigiane con quasi 150.000 addetti.
I sapori a rischio da tutelare sono:
- CIOCCOLATO: L'Ue consente di aggiungere, nella produzione di
cioccolato, il 5% di grassi vegetali non provenienti da cacao e senza
particolare denominazione. Si permette così di commercializzare prodotti di
qualità inferiore con lo stesso nome di quelli qualitativamente eccellenti,
operando una distorsione della concorrenza poichè i prodotti della tradizione
alimentare più costosi vengono di fatto equiparati con quelli meno validi sul
piano organolettico e nutrizionale.
- MIELE: Secondo una proposta di direttiva Ue potrebbe essere
commercializzabile un tipo di preparazione del miele mediante aggiunta di
zucchero (saccarosio). Non definisce standard di qualità né di denominazione
per il miele prodotto con metodologie tradizionali. Non si potrebbe quindi
identificare miele di qualità inferiore.
-OLIO D'OLIVA: Esiste una direttiva Ue secondo la quale la denominazione
di origine del prodotto può riferirsi anche solo alla zona dove avviene la
spremitura delle olive. La legge italiana prevede invece che la denominazione
di origine territoriale deve far riferimento alla zona in cui sono realizzate
tutte le fasi del processo produttivo dell'olio.
L’Associazione nazionale dei
panificatori sta partecipando ai lavori del tavolo di concertazione avviato
presso il Minindustria per individuare ed esaminare le problematiche del
settore la cui soluzione potrebbe consentire alla panificazione
artigianale italiana di svilupparsi anche a tutela dei consumatori.
A tal proposito è stato elaborato insieme alla Cna Alimentare un documento
che indica la necessità per il Tavolo di indirizzare i lavori tendo presente le
seguenti questioni:
v
difesa
della qualità del prodotto
v
formazione
v
informazione
(cultura del buon pane italiano)
v
analisi
dei costi energetici legati alla produzione dei beni di largo consumo
La legge 1002 deve
essere abrogata perche’
1) E’ superata
dall’evoluzione del mercato e della societa’
2) Si e’ di fatto
trasformata in una barriera di ingresso e un limite allo sviluppo, solo per i
piccoli panificatori e i panificatori che operano a livello locale
3) Ormai, solo
l’attivita’ di panificazione ha mantenuto un sistema di autorizzazione
amministrativa per l'esercizio del mestiere
4) Aveva una sua
ragione fino a che il prezzo del pane era prima calmierato e poi amministrato. Oggi a fronte
della liberalizzazione non ha più ragione di esistere
In presenza della abrogazione della
1002 si propone di approfondire eventuali
forme di beneficio fiscale ai panificatori gia’ presenti
sul mercato, che cessano l’attivita’ e non possono piu’ contare sul “valore di
mercato” della licenza di panificazione.
Le norme specifiche di settore (legge 580/67 e dpr
502/98), quelle relative al comparto alimentare (legge 283/62, dpr 327/80 decreto
leg.vo 155/97, decreto le.vo 109/92 e seguenti) e le numerose altre leggi e
regolamentazioni civilistiche, fiscali e per la sicurezza, costituiscono già un
livello di requisiti e competenze per chi intenda entrare nel mercato.
La professionalita’, la si acquisisce sul campo, tramite
una costante attenzione al consumatore, con il continuo aggiornamento delle
tecniche di produzione, con la massima cura nella scelta di materie prime di
qualita’.
In presenza della abrogazione della
1002 occorre presidiare a livello regionale e territoriale il processo di
qualificazione prevedendo:
150 ore (minime) di formazione alle
norme igienico sanitarie imprenditoriali
in aggiunta:
-
2/3
anni in qualità di lavoro dipendente
-
1
anno in qualità di lavoro dipendente per chi già possiede un titolo di
qualificazione riconosciuto regionalmente.
-
La
recente modifica alla legge 580, accanto a norme condivisibili ha creato una
situazione che puo’ portare ad un indebolimento delle difese qualitative del
pane italiano
-
D’altra
parte, e’ noto che nei diversi paesi dell’unione europea, il pane viene
regolamentato nei piu’ differenti modi: e’ necessaria una legislazione europea
sul pane, che stabilisca condizioni uguali per tutti i competitori e che eviti
nel pane cio’ che sta avvenendo per le carni e altri prodotti in queste ultime
settimane.
-
I
panificatori della confartigianato e di cna alimentare parteciperanno
fattivamente al tavolo di confronto, per concordare iniziative di difesa e
promozione della qualita’ del pane artigianale italiano.
-
A
questo proposito, la nostra linea e’ cosi’ sintetizzabile:
1) A livello
nazionale riteniamo opportuna la creazione di un marchio unico di qualita’;
andranno fissate le regole fondamentali alle quali ci si deve attenere per
poterne beneficiare
2) La gestione del
marchio dovra’ essere affidata a consorzi costituiti a livello provinciale, a
libera adesione dei panificatori
3) Il marchio
viene rilasciato ai panificatori che osservano (assoggettandosi a periodici
controlli) un disciplinare di produzione legato al pane tradizionale e tipico
di ogni localita’.
Sottolineiamo che se il panificatore è iscritto all’Albo delle
imprese artigiane, significa che l’attività prevalente è quella di
“artigiano”,cioè di produttore di beni.
In questo caso la
attività di vendita al consumatore è complementare, ancora di più quella che si riferisce a beni
non prodotti dal panificatore.
Tutto ciò per ribadire che in base alla legge 443 per
l’artigianato non devono esistere restrizioni all’attività di produzione.
·
l’inserimento
della panificazione artigianale (unica attività artigianale disciplinata da una
legge sul commercio) all’interno della regolamentazione del commercio (art. 11,
comma 13, legge 3/8/99 n° 265), sta creando piu’ problemi che altro:
-
il
panificatore (per la vendita di alimenti di propria produzione) non puo’ godere
della deroga di cui all’art. 11, comma 5, Dlgs 114/98;
-
le
organizzazioni locali delle imprese di panificazione, sono escluse dai momenti
di “concertazione” con i comuni
I panificatori della Confartigianato e di Cna Alimentare
ritengono necessaria una gestione armonica degli orari a livello territoriale e
pertanto richiedono che:
-
le
associazioni artigiane della panificazione facciano parte dei tavoli locali
(cat) previsti dalla l. 114/98
-
l’imprenditore
possa liberamente scegliere la giornata di riposo settimanale
-
competa
al sindaco trovare le soluzioni sul tema delle deroghe e dei riposi - di
concerto con le associazioni
rappresentative del settore -
maggiormente rispondenti alle aspettative economiche e sociali delle
realta’ territoriali della
categoria e dei consumatori.
La presenza inoltre in alcune aree di
fenomeni di abusivismo impongono altresì di trovare localmente soluzioni di
gestione delle aperture/chiusure delle attivita’ di panificazione in modo da
prevenire e battere un fenomeno di illecita’ che dequalifica il prodotto, lede
gli interessi economici della categoria dei produttori e mette e rischio la
salubrita’ dei consumatori.
Anche se la
materia non e’ di competenza diretta del Ministero dell’Industria,
sollecitiamo in questa sede l’urgenza di un intervento del governo per
risolvere la difficile situazione nella quale si sono venuti a trovare i
panificatori artigiani, con l’entrata in vigore del dlgs n° 532 del 26/11/99.
Stante la cronica carenza di manodopera, la maggioranza delle
imprese di panificazione non e’ in grado di rispettare la norma che impone il
limite delle 8 ore giornaliere di lavoro per i “lavoratori notturni”.
Anche le possibili pattuizioni contrattuali per esempio, in
ordine ad un’articolazione oraria su base plurisettimanale) non sembrano idonee
a risolvere il problema.
In considerazione che la categoria svolge una attività economica
di pregnanza sociale riteniamo necessario un intervento legislativo di modifica
della L. 532/99 per l’esclusione della categoria dei panificatori/pasticceri
dal campo di applicazione della
legge 532/99così come previsto per alcune categorie all’art. 1 della medesima.
La possibilità di ricorso all’apprendistato nelle aziende della
panificazione è resa impossibile dal divieto per gli apprendisti di prestare la
propria attività lavorativa durante le ore notturne.
L’attività produttiva della panificazione si svolge
prevalentemente nelle ore notturne e quindi anche l’apprendimento può avvenire
esclusivamente in tale fascia in quanto le attività esplicate dopo le 6.00 di
mattina riguardano le fasi successive alla produzione.
La categoria è fortemente interessata a creare le condizioni per
la formazione dei giovani creando altresì le condizioni per un ricambio
generazionale che interessa fortemente i panificatori.
Si propone pertanto di prevedere – con relativa norma di legge –
l’abolizione del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti maggiorenni.
Possesso di requisiti professionali nello svolgimento
delle attività commerciali
(L.114/98)
Il produttore alimentare, panificatore piuttosto che pasticcere,
deve adempiere nell’esercizio della sua attività ad un numero considerevoli di
leggi a garanzia della sicurezza igienica del prodotto e pertanto possiede
competenze elevate.
Non è perciò condivisibile l’orientamento del ministero che
penalizza la professionalità dell’imprenditore artigiano che voglia ampliare la
vendita di prodotti alimentari.
Gli artigiani del settore si vedono così negate importanti
possibilità di sviluppo sul mercato determinate dal Dl.gs 114/98.
La nostra valutazione è che l’imprenditore alimentare già possiede
tutti i requisiti per svolgere l’attività di vendita dei prodotti alimentari
La bozza di
regolamento recentemente discusso sulla vendita sottocosto, consente la vendita
“sottocosto” dei prodotti freschi e deperibili in senso lato.
Il pane qualora non fosse distinto ed escluso dal gruppo dei
prodotti freschi diventerebbe oggetto di campagne di vendita a prezzi inferiori
ai costi di produzione non tanto perché si tratta di prodotto deperibile (il
pane è in ogni caso consumato entro le 24 ore) ma perché potrebbe essere utilizzato come prodotto di
richiamo nei confronti dei consumatori.
Un ricorso non controllato alla vendita sottocosto del pane metterebbe in difficoltà le
imprese di produzione cui imporrebbero prezzi di acquisto inferiori agli stessi
costi di produzione.
Si accrescerebbero infine le opportunità di una diminuzione della
qualità del prodotto.
L'associazione dei pastai di confartigianato interviene sul
regolamento emanato dal governo riguardante le paste alimentari.
L''Associazione Pastai di Confartigianato nel commentare il provvedimento
varato venerdì 22 gennaio u. s. dal Governo che disciplinando la produzione e
la commercializzazione di paste consente l'utilizzo delle farine di grano
tenero sia per i prodotti destinati all'esportazione nonché per quelli
importati afferma che gli artigiani sono rimasti soli a difendere la tradizione
alimentare italiana.
Il nostro Paese ha nella tipicità dei suoi prodotti un patrimonio unico che
deve essere tutelatonei confronti dei "mostri" alimentari che calano
dall'Europa per allontanare il rischio che gli attacchi ai sapori e alla
tradizione italiana possano indebolire la tipicità della nostra produzione e
modificare gli stili di consumo e di vita del nostro Paese.
Considerando che potrebbe chiamarsi con un nome consolidato nei secoli un prodotto
del tutto differente occorrerebbe trovare un modo per avvertire il consumatore
visto che si tratta di un surrogato, se non addirittura di un succedaneo ovvero
di una volgare imitazione, consentita dalle normativa europee.
Ove non fosse possibile per il consumatore individuare facilmente sugli
scaffali dei negozi italiani la pasta di grano duro con delle informazioni
evidenziate riguardo il contenuto del prodotto, bisognerebbe affidarsi al suo
gusto che saprebbe certamente orientarlo al riconoscimento della qualità delle
nostre paste alimentari rispetto ad un indistinto prodotto che di connotazioni
originarie della pasta non possiede più nulla.
In questo modo eviteremmo di dover ricorrere alla richiesta di attestazione di
specificità comunitaria per la pasta italiana, del riconoscimento cioè del
prodotto come specialità tradizionale garantita, così come abbiamo dovuto fare
a suo tempo per tutelare il gelato artigianale e la cioccolata
"pura"".
Resta ancora aperta la battaglia sostenuta da Confartigianato per consentire ai
3.200 artigiani di pasta fresca di continuare a produrre senza limitazioni di
livelli di umidità.