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MASSA RIMORCHIABILE. PRECISAZIONI ED E SENZIONE

Dalla motorizzazione viene chiarito che: la domanda per il rilascio della dichiarazione di non traino va presentata in carta semplice e deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta di circolazione dell'autoveicolo, o degli autoveicoli, per i quali si chiede l'inibizione della possibilità di rimorchiare; - per ciascun veicolo per il quale si richiede l'inibizione al traino dovranno essere pagati i diritti previsti dalla legge 870/86 (voce tariffaria 2c - Lit. 10.000 sul c/c 9001), anche con versamento cumulativo per più autoveicoli senza alcun versamento per l'imposta di bollo in quanto l'operazione è esente;- per gli autoveicoli esentati dalla disciplina dell'autotrasporto dovrà essere apposta, sul documento rilasciato, una annotazione che riporti gli estremi della norma ai sensi della quale l'autoveicolo stesso è esentato. Non dovendosi più intervenire sui titoli per il trasporto merci, la dichiarazione di non traino diventa l'unico strumento, in mancanza di annotazioni inibitorie già presenti sulla carta di circolazione, per certificare le inibizioni al traino di rimorchi.

UTILIZZO DELLA SCHEDA CARBURANTE IN LUOGO DELLA FATTURA

CARBON TAX  (FAX AGENZIA DELLE DOGANE PROT. 2658/UDA DEL 18/12/01)

                     Si comunica che  l'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto la validità della scheda carburante in sostituzione della fattura  anche per comprovare i consumi di gasolio relativi a tutto l'anno 2000 ai fini della restituzione della carbon tax.

                            Tale possibilità è stata finalmente concessa anche ai fini della "carbon tax", in quanto già riconosciuta dall'Agenzia delle Dogane per "altro beneficio concernente il settore del trasporto (merci e persone) per il periodo settembre-dicembre 2000" (con  fax dell'Agenzia delle Dogane del 26/3/01, prot. 2380.01, infatti, tale possibilità era già stata riconosciuta per la riduzione dell'aliquota di accisa).

                  ORAFI

ORAFI - LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA PER INDUSTRIA E COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI  CHIARIMENTI

 

            Sono stati richiesti chiarimenti in merito al pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza dagli esercenti attività relative ai metalli preziosi.

Poiché esistono opinioni contrastanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Interno), si espongono di seguito la situazione normativa e le interpretazioni ricevute anche verbalmente dall'Amministrazione.

L'art. 2, D.P.R. n. 311 del 28/5/2001 ha modificato l'art.11 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (Testo Unico 773/31), aggiungendo il seguente comma:

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato".

Nell'articolo 13 del T.U.L.P.S. è stabilito che le autorizzazioni di polizia hanno durata annuale, se la legge non dispone diversamente.

Le autorizzazioni di cui al titolo III "della stessa legge", sono le autorizzazioni previste dagli articoli 68 al numero 132 del T.U.L.P.S., relativamente agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, di fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi.

Sulla base di quanto sopra, anche in coerenza con l'oggetto del D.P.R. n. 311/01 citato (recante semplificazioni dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.), si ritiene che le autorizzazioni di pubblica sicurezza soprarichiamate,  siano da considerarsi "permanenti", semprechè  altre leggi non stabiliscano una diversa durata o si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Tale interpretazione è condivisa dal Ministero dell'Interno, il quale relativamente alle  licenze in materia di metalli preziosi, con nota del 23/11 u.s., prot. 557/B (in allegato),  ha confermato che, in considerazione dell'innovato assetto normativo, tali licenze previste dall'art. 127 T.U.L.P.S.,  non rientrando tra le eccezioni contemplate dal citato art. 2 del D.P.R.  n. 311/01, hanno natura permanente e, conseguentemente, non sono soggette a rinnovo.

Si fa tuttavia notare che l'Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi,  sembrerebbe ritenere ancora dovuta la tassa di concessione governativa per il rinnovo delle licenze in materia di metalli preziosi, in conseguenza del fatto che l'art. 127 T.U.L.P.S. non è stato espressamente modificato, ma contiene il riferimento alla scadenza annuale, rappresentando quindi una "eccezione" contemplata dal citato art. 2 D.P.R. n. 311/01.  

Si è dell'avviso che l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno superi di fatto la contrastante interpretazione, non ancora ufficializzata, dell'Agenzia delle entrate, fermo restando un necessario coinvolgimento delle locali Questure sull'argomento.