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AUTOTRASPORTI
MASSA RIMORCHIABILE. PRECISAZIONI ED E SENZIONE
Dalla motorizzazione viene chiarito che:
la domanda per il rilascio della dichiarazione di non traino va presentata in
carta semplice e deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta di
circolazione dell'autoveicolo, o degli autoveicoli, per i quali si chiede
l'inibizione della possibilità di rimorchiare; - per ciascun veicolo per il
quale si richiede l'inibizione al traino dovranno essere pagati i diritti
previsti dalla legge 870/86 (voce tariffaria 2c - Lit. 10.000 sul c/c 9001),
anche con versamento cumulativo per più autoveicoli senza alcun versamento per
l'imposta di bollo in quanto l'operazione è esente;- per gli autoveicoli
esentati dalla disciplina dell'autotrasporto dovrà essere apposta, sul
documento rilasciato, una annotazione che riporti gli estremi della norma ai
sensi della quale l'autoveicolo stesso è esentato. Non dovendosi più
intervenire sui titoli per il trasporto merci, la dichiarazione di non traino
diventa l'unico strumento, in mancanza di annotazioni inibitorie già presenti
sulla carta di circolazione, per certificare le inibizioni al traino di
rimorchi.
UTILIZZO DELLA
SCHEDA CARBURANTE IN LUOGO DELLA FATTURA
CARBON
TAX (FAX AGENZIA DELLE DOGANE
PROT. 2658/UDA DEL 18/12/01)
ORAFI
Sono
stati richiesti chiarimenti in merito al pagamento della tassa di concessione
governativa dovuta per il rinnovo della licenza dagli esercenti attività
relative ai metalli preziosi.
Poiché esistono
opinioni contrastanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle
Entrate e Ministero dell'Interno), si espongono di seguito la situazione
normativa e le interpretazioni ricevute anche verbalmente dall'Amministrazione.
L'art.
2, D.P.R. n. 311 del 28/5/2001 ha modificato l'art.11 del regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S. (Testo Unico 773/31), aggiungendo il seguente comma:
"In deroga a
quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al
titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre
leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano
ad attività da svolgersi per un tempo determinato".
Nell'articolo
13 del T.U.L.P.S. è stabilito che le autorizzazioni di polizia hanno durata
annuale, se la legge non dispone diversamente.
Le autorizzazioni di cui
al titolo III "della stessa legge", sono le autorizzazioni previste
dagli articoli 68 al numero 132 del T.U.L.P.S., relativamente agli spettacoli,
esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, di fabbricanti,
commercianti e mediatori di oggetti preziosi.
Sulla
base di quanto sopra, anche in coerenza con l'oggetto del D.P.R. n. 311/01
citato (recante semplificazioni dei procedimenti relativi ad autorizzazioni
per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.), si ritiene che
le autorizzazioni di pubblica sicurezza soprarichiamate, siano da considerarsi
"permanenti", semprechè
altre leggi non stabiliscano una diversa durata o si riferiscano ad
attività da svolgersi per un tempo determinato.
Tale
interpretazione è condivisa dal Ministero dell'Interno, il quale relativamente
alle licenze in materia di
metalli preziosi, con nota del 23/11 u.s., prot. 557/B (in allegato), ha confermato che, in considerazione
dell'innovato assetto normativo, tali licenze previste dall'art. 127 T.U.L.P.S., non rientrando tra le eccezioni
contemplate dal citato art. 2 del D.P.R.
n. 311/01, hanno natura permanente e, conseguentemente, non sono
soggette a rinnovo.
Si
fa tuttavia notare che l'Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, sembrerebbe ritenere ancora dovuta la
tassa di concessione governativa per il rinnovo delle licenze in materia di
metalli preziosi, in conseguenza del fatto che l'art. 127 T.U.L.P.S. non è
stato espressamente modificato, ma contiene il riferimento alla scadenza annuale,
rappresentando quindi una "eccezione" contemplata dal citato art. 2
D.P.R. n. 311/01.
Si
è dell'avviso che l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno superi
di fatto la contrastante interpretazione, non ancora ufficializzata,
dell'Agenzia delle entrate, fermo restando un necessario coinvolgimento delle
locali Questure sull'argomento.