Area Economia d'Impresa
SETTORE TRIBUTARIO
(Provvedimento del Direttore Agenzia
delle Entrate del 2 gennaio 2002, pubbl. G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002)
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002, con
cui vengono stabilite le percentuali di abbattimento dei ricavi e compensi
minimi determinati in base all’applicazione dello studio di settore, al fine di
verificare il rispetto dei limiti di ricavi e compensi previsti per
l’ammissione al regime fiscale delle attività marginali di cui all’art. 14
legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Il Provvedimento 14 marzo 2001 concernente “Regime fiscale
agevolato delle attività marginali” disponeva al paragrafo 1.2 che “ai
fini dell’applicazione del regime fiscale delle attività marginali, per ricavi
e compensi si intendono quelli minimi risultanti dall’applicazione del software
Gerico, tenuto conto di eventuali situazioni di marginalità che caratterizzano
il contribuente anche in riferimento agli indici di coerenza economica. Nel
primo periodo (anno d’imposta 2001) di applicazione del regime i ricavi e i
compensi di riferimento sono quelli conseguiti nell’anno precedente.”
Con il provvedimento, da ultimo approvato l’Agenzia delle
entrate, mette il contribuente nella possibilità di verificare, attraverso una
versione modifica di GE.RI.CO., il rispetto dei limiti di ricavo previsti dai
provvedimenti 8 e 28 febbraio e 28 marzo 2001 per l’ammissibilità al regime
fiscale delle attività marginali.
Le percentuali di abbattimento sono connesse:
a) alle oggettive condizioni di svolgimento
dell’attività,
b) al contesto socio economico nel quale
viene esercitata l’attività stessa,
c) alle condizioni soggettive
dell’imprenditore o del professionista.
Per quanto concerne le condizioni oggettive di svolgimento
dell’attività, di cui alla lettera a), è riconosciuta a tutti i contribuenti
una riduzione del 6% dei ricavi e compensi minimi, in
considerazione del fatto che si tratta di ricavi e compensi di modesta entità.
Relativamente alle condizioni di cui alla lettera b) (contesto
socio-economico), è prevista una ulteriore riduzione del 4%
se l’attività è svolta esclusivamente in comuni (l’elenco completo dei comuni è
disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate – www.agenziaentrate.it)
situati in aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e
scolarità poco sviluppata (comuni individuati nel gruppo 5 della territorialità
generale approvata con D.M. 30/3/99). Se l’attività è svolta in locali situati
in più comuni, la riduzione spetta soltanto se tutti i comuni appartengono
all’area 5. La riduzione spetta in base al comune di domicilio fiscale del
contribuente se non vengono utilizzate unità locali o se nel modello degli
studi di settore non è richiesta per le unità locali l’indicazione del comune.
Relativamente alle condizioni di cui alla lettera c) (condizioni
soggettive), è prevista una ulteriore riduzione del 5% per i
contribuenti che hanno compiuto il 60° anno di età, o che lo compiono nel corso
del periodo d’imposta di riferimento.
La riduzione dei ricavi e compensi minimi può, quindi, oscillare
da un minimo del 6% (in presenza delle sole condizioni oggettive) ad un massimo
del 15% (qualora siano presenti tutte le condizioni sopraelencate).
I contribuenti dovranno quindi verificare il diritto ad accedere
o permanere nel regime agevolato, confrontando i propri ricavi con quelli
determinati applicando gli studi di settore e prendendo in considerazione il
ricavo minimo diminuito delle percentuali sopra indicate.
L’Amministrazione finanziaria ha predisposto un apposito software
chiamato GE.RI.CO. MARGINALI per
l’effettuazione dei calcoli. Tale programma è scaricabile dal sito
dell’Agenzia.
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