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Area Economia d'Impresa

SETTORE TRIBUTARIO

CIRCOLARE N. 6/2002

 

ATTIVITA’ MARGINALI - MODALITA’ DI RIDUZIONE DEI RICAVI E COMPENSI DETERMINATI IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE

(Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate

del 2 gennaio 2002,  pubbl. G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002)

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002, con cui vengono stabilite le percentuali di abbattimento dei ricavi e compensi minimi determinati in base all’applicazione dello studio di settore, al fine di verificare il rispetto dei limiti di ricavi e compensi previsti per l’ammissione al regime fiscale delle attività marginali di cui all’art. 14 legge n.  388 del 23 dicembre 2000.

Il Provvedimento 14 marzo 2001 concernente “Regime fiscale agevolato delle attività marginali” disponeva al paragrafo 1.2 che “ai fini dell’applicazione del regime fiscale delle attività marginali, per ricavi e compensi si intendono quelli minimi risultanti dall’applicazione del software Gerico, tenuto conto di eventuali situazioni di marginalità che caratterizzano il contribuente anche in riferimento agli indici di coerenza economica. Nel primo periodo (anno d’imposta 2001) di applicazione del regime i ricavi e i compensi di riferimento sono quelli conseguiti nell’anno precedente.”

Con il provvedimento, da ultimo approvato l’Agenzia delle entrate, mette il contribuente nella possibilità di verificare, attraverso una versione modifica di GE.RI.CO., il rispetto dei limiti di ricavo previsti dai provvedimenti 8 e 28 febbraio e 28 marzo 2001 per l’ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

 

Le percentuali di abbattimento sono connesse:

a)      alle oggettive condizioni di svolgimento dell’attività,

b)      al contesto socio economico nel quale viene esercitata l’attività stessa,

c)      alle condizioni soggettive dell’imprenditore o del professionista.

 

Per quanto concerne le condizioni oggettive di svolgimento dell’attività, di cui alla lettera a), è riconosciuta a tutti i contribuenti una riduzione del 6% dei ricavi e compensi minimi, in considerazione del fatto che si tratta di ricavi e compensi di modesta entità.

  

Relativamente alle condizioni di cui alla lettera b) (contesto socio-economico), è prevista una ulteriore riduzione del 4% se l’attività è svolta esclusivamente in comuni (l’elenco completo dei comuni è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate – www.agenziaentrate.it) situati in aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata (comuni individuati nel gruppo 5 della territorialità generale approvata con D.M. 30/3/99). Se l’attività è svolta in locali situati in più comuni, la riduzione spetta soltanto se tutti i comuni appartengono all’area 5. La riduzione spetta in base al comune di domicilio fiscale del contribuente se non vengono utilizzate unità locali o se nel modello degli studi di settore non è richiesta per le unità locali l’indicazione del comune.


 

 

 

Relativamente alle condizioni di cui alla lettera c) (condizioni soggettive), è prevista una ulteriore riduzione del 5% per i contribuenti che hanno compiuto il 60° anno di età, o che lo compiono nel corso del periodo d’imposta di riferimento.

 

La riduzione dei ricavi e compensi minimi può, quindi, oscillare da un minimo del 6% (in presenza delle sole condizioni oggettive) ad un massimo del 15% (qualora siano presenti tutte le condizioni sopraelencate).

 

I contribuenti dovranno quindi verificare il diritto ad accedere o permanere nel regime agevolato, confrontando i propri ricavi con quelli determinati applicando gli studi di settore e prendendo in considerazione il ricavo minimo diminuito delle percentuali sopra indicate.

 

L’Amministrazione finanziaria ha predisposto un apposito software chiamato GE.RI.CO. MARGINALI  per l’effettuazione dei calcoli. Tale programma è scaricabile dal sito dell’Agenzia.

 

 

 

 

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