TRIBUTARIO
SETTORE TRIBUTARIO
IL
DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN VISTA
DELL’INTRODUZIONE
DELL’EURO
(Rientro
dei capitali all'estero)
Decreto
Legge 25 settembre 2001, n. 350 su G.U. 26 settembre 2001, n. 224
Circolare
dell’Agenzie Entrate n. 85/E del 1° ottobre 2001
Contenuti generali del Decreto
Il Governo
ha approvato un decreto-legge recante disposizioni per il passaggio all’Euro.
Il decreto
prevede:
·
a decorrere dall’entrata in vigore (27 settembre) le banche
possono trasformare in euro i conti della clientela. Sui conti trasformati in
euro i clienti potranno comunque continuare a operare in lire fino al 31
dicembre 2001;
·
gli sportelli della Banca d’Italia, delle tesorerie
statali, della Cassa depositi e Prestiti, delle banche e degli uffici postali,
per le attività di bancoposta, resteranno chiusi il 31 dicembre 2001;
·
il versamento dell’acconto IVA viene anticipato al 24
dicembre, mentre non può essere effettuato il pagamento delle accise
mediante il modello F24 limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001;
·
lo stipendio e la tredicesima mensilità dei dipendenti
dello Stato saranno pagati dal 7 dicembre;
·
viene rafforzata la normativa contro la falsificazione
dell’euro, prevedendo tra l’altro di punire penalmente la contraffazione di
monete e banconote non aventi corso legale;
· abrogazione delle disposizioni
riguardanti l’equalizzatore;
· modifica del regime fiscale degli
interessi percepiti dai non residenti su obbligazioni pubbliche e private
emesse in Italia;
· è stato esteso l’oggetto delle
operazioni di cartolarizzazione ai proventi di natura non erariale.
La nuova
disciplina per favorire il rientro dei capitali (circolare indicata in epigrafe)
Il decreto
prevede, infine, disposizioni per favorire il rientro in Italia e/o la
regolarizzazione di capitali illegalmente esportati all’estero.
Destinatari
del provvedimento
Destinatari
del provvedimento sono i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato, in particolare:
·
le persone fisiche;
·
gli enti non commerciali;
·
le società semplici e
associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
Natura
dei beni oggetto di “rimpatrio”
Il decreto
considera protetti da “scudo fiscale” le somme di denaro e le altre attività
finanziarie detenute all’estero, in qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo,
alla data del 27 settembre 2001 (entrata in vigore del decreto).
Tra le
attività finanziarie rientrano:
· azioni di società quotate o non quotate;
· quote di società non rappresentate da
titoli;
· i titoli obbligazionari e i certificati
di massa;
· le quote di partecipazione ad organismi
d’investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto
emittente.
Il
provvedimento in generale, non riguarda i capitali all’estero provenienti o
riconducibili a condotte criminose, nei confronti delle quali rimangono
fermi tutti i presidi e gli apparati sanzionatori vigenti. Chi si avvale della
facoltà riconosciuta dal decreto si libera dal rischio di un possibile gravame
fiscale, e delle relative sanzioni applicabili, con riferimento agli anni per i
quali sono ancora pendenti i termini di accertamento. Il provvedimento prevede
una rete di presidi diretta a garantire la riservatezza nel tempo dei dati e
delle notizie relative alle attività oggetto di emersione.
Gli
adempimenti a carico dei contribuenti sono limitati. E’ richiesta semplicemente
una dichiarazione sintetica e "riservata" da presentare in banca o
all'intermediario dove sono depositate le attività finanziarie rimpatriate.
Analoghe procedure semplificate sono previste per il caso specifico della
regolarizzazione delle attività e degli investimenti che s’intende
eventualmente mantenere all'estero senza, quindi, procedere ad alcun rimpatrio
Gli
intermediari abilitati al rimpatrio dei capitali
Il decreto
individua tra i soggetti che potranno eseguire le operazioni di rimpatrio dei
capitali:
·
le banche italiane;
·
le società
d’intermediazione mobiliare (S.I.M.);
·
le società di gestione del
risparmio (S.G.R.);
·
le Poste italiane S.p.A;
·
stabili organizzazioni in
Italia di banche ed imprese d’investimento non residenti.
La
proposta agevolativa: regolarizzazione o rimpatrio dei capitali.
Il
provvedimento contempla sia l’ipotesi di rimpatrio della ricchezza estera sia
quella di regolarizzazione della stessa ricchezza qualora il contribuente
scelga di mantenerla all’estero.
In sostanza,
attraverso l'emersione, è consentito far rientrare in Italia denaro e attività
di natura finanziaria ovvero
continuare a mantenere le proprie attività all'estero (cosiddetta
"regolarizzazione").
A
differenza dell'ipotesi di rimpatrio, limitata esclusivamente al denaro e ad
altre attività finanziarie, l'ipotesi di regolarizzazione ricomprende anche
gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli
immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi e le opere
d'arte. Anche per talune di queste ultime attività (preziosi ed opere d'arte),
diverse da quelle di natura finanziaria, la regolarizzazione non implica
necessariamente il permanere delle stesse all'estero.
La
regolarizzazione
Per
regolarizzare la propria posizione, il contribuente può scegliere due soluzioni:
· il versamento di una somma pari al 2,5
per cento dell'importo delle attività oggetto dell'emersione;
· la sottoscrizione di titoli di Stato a tasso di interesse
ridotto, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività
finanziarie rimpatriate o regolarizzate.
Periodo
consentito per l'emersione
L’emersione
è consentita, in entrambi i casi, per il periodo 1° novembre 2001- 28 febbraio
2002. L’emersione di base imponibile potrà ampliare il gettito erariale,
favorire il programma di riduzione della pressione fiscale e agevolare
l’afflusso di nuovo risparmio verso le attività produttive italiane.
Effetti
dell'emersione
L'emersione
delle predette attività detenute all'estero (sia nel caso del rimpatrio, sia
nel caso della regolarizzazione) produce effetti estintivi delle violazioni di
natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini
per l'accertamento, rende non punibili i relativi delitti e reati ed estingue
le sanzioni amministrative. È, altresì, prevista con riferimento ai medesimi
periodi d'imposta, la preclusione di ogni attività di accertamento relativamente
agli imponibili corrispondenti agli importi dichiarati.
Tutela
dei soggetti coinvolti
Inoltre, è
assicurata al soggetto che si avvale delle facoltà concesse dal provvedimento
un'ampia riservatezza, anche nel tempo, dei dati e delle notizie comunicati
agli intermediari relative alle attività oggetto di emersione. Tali
informazioni sono, infatti, coperte per legge da un elevato grado di
segretezza, essendo preclusa espressamente la possibilità per l'Amministrazione
finanziaria di venirne a conoscenza, ad eccezione dei casi in cui sia lo stesso
contribuente a fornirle, nel proprio interesse.