HOME PAGE

Pagina Sommario

TRIBUTARIO NEWS ULTIME CIRCOLARI

 

 

TRIBUTARIO

SETTORE TRIBUTARIO

IL DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN VISTA

DELL’INTRODUZIONE DELL’EURO

(Rientro dei capitali all'estero)

Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 su G.U. 26 settembre 2001, n. 224

Circolare dell’Agenzie Entrate n. 85/E del 1° ottobre 2001

 

 

 

Contenuti generali del Decreto

Il Governo ha approvato un decreto-legge recante disposizioni per il passaggio all’Euro.

Il decreto prevede:

·         a decorrere dall’entrata in vigore (27 settembre) le banche possono trasformare in euro i conti della clientela. Sui conti trasformati in euro i clienti potranno comunque continuare a operare in lire fino al 31 dicembre 2001;

·         gli sportelli della Banca d’Italia, delle tesorerie statali, della Cassa depositi e Prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta, resteranno chiusi il 31 dicembre 2001;

·         il versamento dell’acconto IVA viene anticipato al 24 dicembre, mentre non può essere effettuato il pagamento delle accise mediante il modello F24 limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001;

·         lo stipendio e la tredicesima mensilità dei dipendenti dello Stato saranno pagati dal 7 dicembre;

·         viene rafforzata la normativa contro la falsificazione dell’euro, prevedendo tra l’altro di punire penalmente la contraffazione di monete e banconote non aventi corso legale;

·         abrogazione delle disposizioni riguardanti l’equalizzatore;

·         modifica del regime fiscale degli interessi percepiti dai non residenti su obbligazioni pubbliche e private emesse in Italia;

·         è stato esteso l’oggetto delle operazioni di cartolarizzazione ai proventi di natura non erariale.

 

La nuova disciplina per favorire il rientro dei capitali (circolare indicata in epigrafe)

Il decreto prevede, infine, disposizioni per favorire il rientro in Italia e/o la regolarizzazione di capitali illegalmente esportati all’estero.

 

Destinatari del provvedimento

Destinatari del provvedimento sono i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, in particolare:

·               le persone fisiche;

·               gli enti non commerciali;

·               le società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR.

 

   

 

 

Natura dei beni oggetto di “rimpatrio”

Il decreto considera protetti da “scudo fiscale” le somme di denaro e le altre attività finanziarie detenute all’estero, in qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo, alla data del 27 settembre 2001 (entrata in vigore del decreto).

Tra le attività finanziarie rientrano:

·         azioni di società quotate o non quotate;

·         quote di società non rappresentate da titoli;

·         i titoli obbligazionari e i certificati di massa;

·         le quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

 

Il provvedimento in generale, non riguarda i capitali all’estero provenienti o riconducibili a condotte criminose, nei confronti delle quali rimangono fermi tutti i presidi e gli apparati sanzionatori vigenti. Chi si avvale della facoltà riconosciuta dal decreto si libera dal rischio di un possibile gravame fiscale, e delle relative sanzioni applicabili, con riferimento agli anni per i quali sono ancora pendenti i termini di accertamento. Il provvedimento prevede una rete di presidi diretta a garantire la riservatezza nel tempo dei dati e delle notizie relative alle attività oggetto di emersione.

 

Gli adempimenti a carico dei contribuenti sono limitati. E’ richiesta semplicemente una dichiarazione sintetica e "riservata" da presentare in banca o all'intermediario dove sono depositate le attività finanziarie rimpatriate. Analoghe procedure semplificate sono previste per il caso specifico della regolarizzazione delle attività e degli investimenti che s’intende eventualmente mantenere all'estero senza, quindi, procedere ad alcun rimpatrio

 

Gli intermediari abilitati al rimpatrio dei capitali

Il decreto individua tra i soggetti che potranno eseguire le operazioni di rimpatrio dei capitali:

·               le banche italiane;

·               le società d’intermediazione mobiliare (S.I.M.);

·               le società di gestione del risparmio (S.G.R.);

·               le Poste italiane S.p.A;

·               stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese d’investimento non residenti.

 

La proposta agevolativa: regolarizzazione o rimpatrio dei capitali.

Il provvedimento contempla sia l’ipotesi di rimpatrio della ricchezza estera sia quella di regolarizzazione della stessa ricchezza qualora il contribuente scelga di mantenerla all’estero.

In sostanza, attraverso l'emersione, è consentito far rientrare in Italia denaro e attività di natura finanziaria  ovvero continuare a mantenere le proprie attività all'estero (cosiddetta "regolarizzazione").

A differenza dell'ipotesi di rimpatrio, limitata esclusivamente al denaro e ad altre attività finanziarie, l'ipotesi di regolarizzazione ricomprende anche gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi e le opere d'arte. Anche per talune di queste ultime attività (preziosi ed opere d'arte), diverse da quelle di natura finanziaria, la regolarizzazione non implica necessariamente il permanere delle stesse all'estero.

 

La regolarizzazione

Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente può scegliere due soluzioni:

·         il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo delle attività oggetto dell'emersione;

·         la sottoscrizione di  titoli di Stato a tasso di interesse ridotto, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate.

 

Periodo consentito per l'emersione

L’emersione è consentita, in entrambi i casi, per il periodo 1° novembre 2001- 28 febbraio 2002. L’emersione di base imponibile potrà ampliare il gettito erariale, favorire il programma di riduzione della pressione fiscale e agevolare l’afflusso di nuovo risparmio verso le attività produttive italiane.

 


 

 

Effetti dell'emersione

L'emersione delle predette attività detenute all'estero (sia nel caso del rimpatrio, sia nel caso della regolarizzazione) produce effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento, rende non punibili i relativi delitti e reati ed estingue le sanzioni amministrative. È, altresì, prevista con riferimento ai medesimi periodi d'imposta, la preclusione di ogni attività di accertamento relativamente agli imponibili corrispondenti agli importi dichiarati.

 

Tutela dei soggetti coinvolti

Inoltre, è assicurata al soggetto che si avvale delle facoltà concesse dal provvedimento un'ampia riservatezza, anche nel tempo, dei dati e delle notizie comunicati agli intermediari relative alle attività oggetto di emersione. Tali informazioni sono, infatti, coperte per legge da un elevato grado di segretezza, essendo preclusa espressamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di venirne a conoscenza, ad eccezione dei casi in cui sia lo stesso contribuente a fornirle, nel proprio interesse.