INPS
PREVIDENZA
Gestione posizioni assicurative - Pensioni ( Invalidità-
vecchiaia- superstiti- sociali)- Assegni familiari- Versamenti volontari.
INFORTUNISTICA
Riconoscimento malattie professionali- infortuni sul lavoro-
Costituzione di rendita- Richiesta di indennità sostitutiva del salario
ASSISTENZA SANITARIA
Indennità economica di maternità- Cure termali- Prestazioni
integrative- Esenzioni tickets
NOVITA'
AUMENTO DELLE PENSIONI AD UN MILIONE DI LIRE
- ESITI
DELLA RIUNIONE INPS DEL 14 GENNAIO 2002 -
Come
anticipato con circolare n. 2 del 9 gennaio scorso, ieri, presso la Direzione
Generale INPS si è tenuto un incontro tra i dirigenti dell’Istituto e i
rappresentanti dei Patronati, dei CAF e delle Organizzazioni sindacali dei
pensionati, per affrontare i problemi inerenti l’applicazione dell’articolo 38
della legge 448/2001.
Nel
corso dell’incontro sono state illustrate da parte dei funzionari le modalità
di erogazione degli aumenti, i criteri di individuazione dei soggetti
interessati ai quali l’INPS invierà la lettera con la richiesta dei dati
reddituali, nonché i criteri interpretativi ed applicativi della norma stessa.
Sull’argomento
è stata annunciata la emanazione di una prima circolare di tipo più
strettamente procedurale ed una successiva circolare riepilogativa delle norme
in materia di maggiorazioni.
Nel
frattempo segnaliamo le questioni che si ritengono maggiormente rilevanti sul
piano operativo.
Come
già comunicato, con le operazioni di rinnovo l’Istituto ha provveduto ad
attribuire l’aumento ai soggetti che già beneficiavano della maggiorazione o
dell’aumento sociale, quindi, sulla base dei dati reddituali relativi ad anni
precedenti.
L’INPS invierà, a partire dalla metà del mese di gennaio, la
comunicazione ai soggetti titolari di prestazione di importo inferiore a 516,46
euro che in base ai dati reddituali e contributivi posseduti potrebbero aver
diritto all’aumento.
Costoro dovranno dichiarare i redditi presuntivi dell’anno 2002, propri
e del coniuge. Le dichiarazioni dovranno essere rese ed inviate tramite CAF (od
altri soggetti autorizzati). Come tutte le volte che ci si riferisce al reddito
presunto, qualora nel corso dell’anno dovessero intervenire mutamenti
reddituali tali da far venir meno il diritto all’aumento, sarà cura del
pensionato darne comunicazione all’Istituto.
E’ evidente che la individuazione fatta dall’Istituto è
approssimativa e che, pertanto potranno ricevere la lettera anche soggetti non
aventi diritto, mentre, al contrario, soggetti che hanno diritto potrebbero non
aver ricevuto nulla.
Per questi ultimi, quindi, si dovrà provvedere ad inoltrare
domanda, tramite il Patronato, secondo un modulo predisposto dall’Istituto.
Per i soggetti aventi diritto all’aumento la decorrenza dello stesso è sempre
fissata al 1° gennaio 2002, o al mese successivo al compimento dell’età
richiesta, se successivo.
Per la riduzione del requisito di età si tiene conto di tutta
la contribuzione versata (si ritiene che sia quella versata in qualsiasi
gestione); la riduzione del requisito di età va applicata
anche alle prestazioni assistenziali, in virtù di contribuzione
versata e non utilizzata, e alle pensioni di reversibilità con riferimento alla
contribuzione versata dal dante causa.
Sulla base di quest’ultima affermazione si riformula la tabella
dei requisiti di età (riportata in fondo) già contenuta nella circolare n. 2 (nella
precedente la riduzione del requisito di età pari a 1 anno partiva da 5 anni di
contribuzione anziché da 2 anni e 6 mesi).
La dirigenza dell’Istituto ha precisato
che, l’erogazione degli aumenti non ancora posti in pagamento potrebbero essere
erogati con la mensilità di febbraio, compatibilmente con i tempi necessari per
le operazioni relative alla acquisizione e alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali. A tal fine
ha richiesto la massima collaborazione dei soggetti presenti alla riunione.
Il fatto della concomitanza di requisiti
reddituali con la situazione contributiva, impone, più che in passato, l’azione
congiunta di CAF e Patronato, che in questa occasione possono rafforzare la
reciproca collaborazione ai fini di un miglior servizio agli associati e agli
iscritti all’ANAP.
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI
REQUISITI
TIPOLOGIA PENSIONE |
REQUISITO ANAGRAFICO |
REQUISITO REDDITUALE
ANNUALE |
||
normale |
ridotto in ragione dei periodi contributivi |
reddito proprio |
reddito cumulato |
|
pensioni* di importo
mensile < € 516,46 |
³
70 ANNI |
69 ANNI = ctr. da 2 anni e 6 mesi a 7 anni e 5 mesi 68 ANNI = ctr. da 7 anni e 6 mesi a
12 anni e 5 mesi 67 ANNI
=
ctr. da 12 anni e 6 mesi a
17 anni e 5 mesi 66 ANNI = ctr. da 17 anni e 6 mesi a 22
anni e 5 mesi 65 ANNI = ctr. da 22 anni e 6 mesi a
25 anni e oltre |
€ 6713,98 |
€ 11271,39 |
pensioni sociali/assegni
sociali |
³
70 ANNI |
€ 6713,98 |
€ 11271,39 |
|
pensioni degli invalidi
civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti |
³
60 ANNI |
€ 6713,98 |
€ 11271,39 |
|
pensioni di inabilità di importo mensile < € 516,46 (art. 2, legge n. 222/84) |
³
60 ANNI |
€ 6713,98 |
€ 11271,39 |
* escluse quelle di inabilità (art. 2, legge n. 222/84)
TABELLA DEL REQUISITO
RIDOTTO DI ETA’
Requisito di
età |
Settimane di
contribuzione |
70 |
fino a 129 |
69 |
da 130 a 389 |
68 |
da 390 a 649 |
67 |
da 650 a 909 |
66 |
da 910 a 1169 |
65 |
da 1170 in poi |