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Pagina Sommario

PATRONATO NOVITA'

 

INPS 

PREVIDENZA

Gestione posizioni assicurative - Pensioni ( Invalidità- vecchiaia- superstiti- sociali)- Assegni familiari- Versamenti volontari.

INFORTUNISTICA

Riconoscimento malattie professionali- infortuni sul lavoro- Costituzione di rendita- Richiesta di indennità sostitutiva del salario

ASSISTENZA SANITARIA

Indennità economica di maternità- Cure termali- Prestazioni integrative- Esenzioni tickets

NOVITA'

AUMENTO DELLE PENSIONI AD UN MILIONE DI LIRE

- ESITI DELLA RIUNIONE INPS DEL 14 GENNAIO 2002 -

 

 

            Come anticipato con circolare n. 2 del 9 gennaio scorso, ieri, presso la Direzione Generale INPS si è tenuto un incontro tra i dirigenti dell’Istituto e i rappresentanti dei Patronati, dei CAF e delle Organizzazioni sindacali dei pensionati, per affrontare i problemi inerenti l’applicazione dell’articolo 38 della legge 448/2001.

 

            Nel corso dell’incontro sono state illustrate da parte dei funzionari le modalità di erogazione degli aumenti, i criteri di individuazione dei soggetti interessati ai quali l’INPS invierà la lettera con la richiesta dei dati reddituali, nonché i criteri interpretativi ed applicativi della norma stessa.

 

            Sull’argomento è stata annunciata la emanazione di una prima circolare di tipo più strettamente procedurale ed una successiva circolare riepilogativa delle norme in materia di maggiorazioni.

 

            Nel frattempo segnaliamo le questioni che si ritengono maggiormente rilevanti sul piano operativo.

 

            Come già comunicato, con le operazioni di rinnovo l’Istituto ha provveduto ad attribuire l’aumento ai soggetti che già beneficiavano della maggiorazione o dell’aumento sociale, quindi, sulla base dei dati reddituali relativi ad anni precedenti.

 

L’INPS invierà, a partire dalla metà del mese di gennaio, la comunicazione ai soggetti titolari di prestazione di importo inferiore a 516,46 euro che in base ai dati reddituali e contributivi posseduti potrebbero aver diritto all’aumento.

 

Costoro dovranno dichiarare i redditi presuntivi dell’anno 2002, propri e del coniuge. Le dichiarazioni dovranno essere rese ed inviate tramite CAF (od altri soggetti autorizzati). Come tutte le volte che ci si riferisce al reddito presunto, qualora nel corso dell’anno dovessero intervenire mutamenti reddituali tali da far venir meno il diritto all’aumento, sarà cura del pensionato darne comunicazione all’Istituto.

  

E’ evidente che la individuazione fatta dall’Istituto è approssimativa e che, pertanto potranno ricevere la lettera anche soggetti non aventi diritto, mentre, al contrario, soggetti che hanno diritto potrebbero non aver ricevuto nulla.

 

Per questi ultimi, quindi, si dovrà provvedere ad inoltrare domanda, tramite il Patronato, secondo un modulo predisposto dall’Istituto. Per i soggetti aventi diritto all’aumento la decorrenza dello stesso è sempre fissata al 1° gennaio 2002, o al mese successivo al compimento dell’età richiesta, se successivo.

 

Per la riduzione del requisito di età si tiene conto di tutta la contribuzione versata (si ritiene che sia quella versata in qualsiasi gestione); la riduzione del requisito di età va applicata anche alle prestazioni assistenziali, in virtù di contribuzione versata e non utilizzata, e alle pensioni di reversibilità con riferimento alla contribuzione versata dal dante causa.

 

Sulla base di quest’ultima affermazione si riformula la tabella dei requisiti di età (riportata in fondo) già contenuta nella circolare n. 2 (nella precedente la riduzione del requisito di età pari a 1 anno partiva da 5 anni di contribuzione anziché da 2 anni e 6 mesi).

 

La dirigenza dell’Istituto ha precisato che, l’erogazione degli aumenti non ancora posti in pagamento potrebbero essere erogati con la mensilità di febbraio, compatibilmente con i tempi necessari per le operazioni relative alla acquisizione e  alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali. A tal fine ha richiesto la massima collaborazione dei soggetti presenti alla riunione.

 

Il fatto della concomitanza di requisiti reddituali con la situazione contributiva, impone, più che in passato, l’azione congiunta di CAF e Patronato, che in questa occasione possono rafforzare la reciproca collaborazione ai fini di un miglior servizio agli associati e agli iscritti all’ANAP.

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI

 

 

TIPOLOGIA PENSIONE

 

REQUISITO ANAGRAFICO

REQUISITO REDDITUALE ANNUALE

 

normale

ridotto in ragione dei periodi contributivi

reddito proprio

reddito cumulato

pensioni* di importo mensile <  € 516,46

³ 70 ANNI

 

 

69 ANNI =

ctr. da 2 anni e 6 mesi

a 7 anni e 5 mesi

68 ANNI =

ctr. da 7 anni e 6 mesi a 12 anni e 5 mesi

67 ANNI =

ctr. da 12 anni e 6 mesi a 17 anni e 5 mesi

66 ANNI =

ctr. da 17 anni e 6 mesi a 22 anni e 5 mesi

65 ANNI =

ctr. da 22 anni e 6 mesi a 25 anni e oltre

€ 6713,98

€ 11271,39

pensioni sociali/assegni sociali

 

³ 70 ANNI

€ 6713,98

€ 11271,39

pensioni degli invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti

 

³ 60 ANNI

€ 6713,98

€ 11271,39

pensioni di inabilità

di importo mensile

<  € 516,46

(art. 2, legge n. 222/84)

 

³ 60 ANNI

€ 6713,98

€ 11271,39

* escluse quelle di inabilità (art. 2, legge n. 222/84)

 

 

TABELLA DEL REQUISITO RIDOTTO DI ETA’

Requisito di età

 

Settimane di contribuzione

70

fino a 129

69

da 130 a 389

68

da 390 a 649

67

da 650 a 909

66

da 910 a 1169

65

da 1170 in poi