TRIBUARIO
Potranno beneficiare della normativa
in oggetto sia:
·
i
titolari di reddito d’impresa:
o
imprenditori
individuali;
o
soggetti
di cui all’art. 5 del TUIR;
o
le
società e gli enti commerciali di cui all’art. 87, lett. a) e b) del TUIR;
o
gli
enti non commerciali e le società di cui alla lett. d) dell’art. 87 del TUIR.
·
i
titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 49, lett. a) del
TUIR.
La
circolare, come già da noi anticipato, prevede che possono avvalersi
dell'agevolazione in esame anche gli imprenditori che non hanno mai
dichiarato redditi d'impresa e che hanno intenzione di far emergere la propria
attività a condizione che abbiano impiegato irregolarmente (e non
potrebbe essere diversamente) lavoratori.
3
Sono regolarizzabili:
·
i
lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato;
·
i
rapporti configurabili come collaborazioni coordinate e continuative.
Non sono regolarizzabili i soggetti indicati nell’art. 62,
comma 2, del TUIR (coniuge, figli minori, affidati o affiliati minori di
età o permanentemente inabili al lavoro, gli ascendenti e i familiari
partecipanti all’impresa familiare).
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AL REGIME AGEVOLATO
Condizione
indispensabile per poter essere ammessi al regime agevolato è aver
impiegato nello svolgimento delle proprie attività lavoratori per i
quali, in tutto o in parte, non si è adempiuto agli obblighi imposti
dalla normativa fiscale e contributiva.
Presupposto, ulteriore, perché si possa far ricorso alle
agevolazioni è l’aver utilizzato lavoratori irregolari prima dell'entrata
in vigore della legge e fino alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione.
5.
EFFETTI DELLA DOMANDA DI EMERSIONE PER GLI IMPRENDITORI
La domanda di regolarizzazione, da presentare entro il 30 novembre 2001,
produce effetti per il periodo 2001 e per i due seguenti.
5.1. BENEFICI
FISCALI
Fino
a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere
verrà applicata una imposta sostitutiva (IRPEF – IRPEG e IRAP) sull’incremento
dell’imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta
immediatamente precedente, pari al:
· 10% per il primo
periodo;
· 15% per il secondo;
· 20% per il terzo.
Per usufruire del
regime agevolato i datori di lavoro devono impegnarsi nel programma di
emersione incrementando il reddito imponibile (d’impresa o di lavoro
autonomo) dichiarato rispetto a quello del periodo precedente. Si ritiene
che nel caso in cui non vi sia incremento di reddito imponibile rispetto a
quello dichiaEsempio:
Reddito d’impresa anno 2000 L.
50.000.000
1 dipendente emerso per un costo dell’anno 2001 L.
20.000.000
Reddito d’impresa anno 2001 L. 80.000.000 (imposta
sostitutiva del 10% su L. 30.000.000)
Per tale ultimo anno (2002) sarà dovuta la
tassazione ordinaria sull’intero ammontare del reddito d’impresa dichiarato (L.
70.000.000) in quanto non è stato rispettato il programma di emersione.
Il limite del triplo del costo del lavoro emerso nel 2001
rappresenta un termine di paragone fisso
valevole anche per i due periodi d'imposta successivi.Tuttavia, qualora
negli anni successivi al primo, l'ammontare del costo del lavoro emerso nel
2001 per effetto della dichiarazione di emersione subisca una riduzione a
causa di licenziamenti o dismissioni di lavoratori precedentemente
regolarizzati, si renderà necessario calcolare nuovamente il parametro di
riferimento.
5.2. BENEFICI PREVIDENZIALI:
·
all’8% per il primo periodo;
·
al 10% per il secondo;
·
al 12% per il terzo.
E' appena il caso di precisare che la contribuzione sostitutiva in
questione è applicabile esclusivamente ai lavoratori regolarizzati.
Perché il lavoratore possa beneficiare dei
vantaggi legati al provvedimento in esame, è necessario che aderisca a tale
iniziativa sottoscrivendo una apposita dichiarazione che verrà successivamente
consegnata al datore di lavoro, il quale, dovrà dare notizia
all’amministrazione finanziaria dell’intervenuta adesione mediante apposito
segnale inserito nella dichiarazione di emersione in corrispondenza dei dati
identificativi del lavoratore stesso.
6. EFFETTI DELLA D
Per i dipendenti emersi i benefici fiscali
consisteranno nell’applicazione di un’aliquota sostitutiva IRPEF pari al:
·
6% per il primo periodo;
·
8% per il secondo;
·
10% per il terzo.
I redditi
assoggettati ad imposizione sostitutiva devono essere indicati dal datore di
lavoro nella certificazione unica (modello CUD) e sugli stessi non sono dovute
le addizionali IRPEF.
L’imposta sostitutiva
sarà trattenuta direttamente dal datore di lavoro secondo le modalità previste
in materia di ritenute alla fonte con riferimento alle retribuzioni erogate in
ciascun periodo di paga.
Per l’anno 2001,
la circolare citata precisa che, l’imposta sostitutiva è applicata in sede di
determinazione delle ritenute alla fonte relative al mese di dicembre.
Per gli anni 2001 – 2002 e 2003 i lavoratori
che hanno aderito al programma di emersione sono esclusi da ogni contribuzione
previdenziale a loro carico.
In una situazione così prospettata, il reddito del lavoratore che
non ha aderito al programma di emersione verrebbe assoggettato a tassazione e
contribuzione ordinaria.
La dichiarazione vale,
su richiesta, come proposta di concordato tributario e previdenziale purché sia
presentata prima di accessi, ispezioni, verifiche tributarie o contributive.
·
L’imprenditore deve dichiarare, per ciascuno degli anni
precedenti, il costo del lavoro effettivamente sostenuto per i lavoratori
regolarizzati;
·
per ciascun anno il concordato si perfeziona con il pagamento
di una imposta sostitutiva (IRPEF – IRPEG – IRAP e IVA) pari all’8% del
costo del lavoro irregolarmente utilizzato. Non si applicano sanzioni e
interessi;
·
per ogni anno pregresso, fino a concorrenza di tre volte il
costo del lavoro emerso, sono preclusi accertamenti fiscali e
previdenziali;
·
il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni
pregressi, da indicare nella dichiarazione di emersione, non può essere
superiore al costo del lavoro emerso nell’anno 2001 per effetto della dichiarazione
medesima;
·
il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in unica
soluzione, con una riduzione del 25%, entro il termine della dichiarazione di
emersione oppure, senza riduzione, in 24 rate mensili;
·
l’integrale pagamento estingue i delitti di cui agli artt. 4 e 5
del D.Lgs. n. 74/2000 nonché i reati contravvenzionali e le violazioni
amministrative e civili connesse a quelle fiscali e previdenziali dell’impresa
in relazione all’esistenza del lavoro sommerso.
Costo del lavoro emerso per l’anno 1997 L. 150.000.000 (nella dichiarazione deve essere
indicato un importo non superiore al costo del 2001 pari a L. 100.000.000)
Costo del lavoro emerso per l’anno 1998 L. 70.000.000
Costo del lavoro emerso per l’anno 1999 L. 80.000.000
Costo del lavoro emerso per l’anno 2000 L. 90.000.000
Costo del lavoro emerso per l’anno 2001 L. 100.000.000
Totale costo del lavoro irregolare utilizzato L.
290.000.000
Imposta sostitutiva per gli anni pregressi L. 290.000.000 x 8% = 23.200.000
In caso di accertamento di un maggior reddito di L. 500.000.000
per l’anno d’imposta 1997, lo stesso produce effetti limitatamente all’importo
che eccede L. 300.000.000 (pari a 3 volte il costo del lavoro emerso indicato
nella dichiarazione per l’anno 1997).
·
Estinzione di ogni debito fiscale e contributivo mediante il
pagamento di una contribuzione sostitutiva dell’IRPEF pari a L. 200.000 per
ogni anno pregresso;
·
esclusione di ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
redditi di lavoro per i periodi di lavoro interessati;
·
il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in unica
soluzione, con una riduzione del 25%, entro il termine della dichiarazione di
emersione oppure, senza riduzione, in 24 rate mensili;
·
possibilità di ricostruire volontariamente, integrata al massimo
di un terzo con
trasferimenti a carico del fondo di cui all’art. 5 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la loro posizione previdenziale per gli anni pregressi fino ad un
massimo di 5.
Le imposte e le
contribuzioni sostitutive (sia per gli anni agevolati che per il pregresso) non
sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna
imposta, tassa o contributo.
Per
ulteriori informazioni, contattare:
CONFARTIGIANATO VIBO VALENTIA