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TRIBUARIO

NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA

Circolare Ministeriale n. 88/E dell'11 ottobre 2001

In data 10 ottobre 2001, il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia".

  1. FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO

I primi tre articoli di tale legge hanno ad oggetto gli incentivi a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di favorire l'emersione del lavoro sommerso, ossia la regolarizzazione di tutti quei rapporti lavorativi svoltisi, anche soltanto in parte, in violazione di norme di carattere tributario o previdenziale.

2. BENEFICIARI DELLA NORMA

Potranno beneficiare della normativa in oggetto sia:

·         i titolari di reddito d’impresa:

o       imprenditori individuali;

o       soggetti di cui all’art. 5 del TUIR;

o       le società e gli enti commerciali di cui all’art. 87, lett. a) e b) del TUIR;

o       gli enti non commerciali e le società di cui alla lett. d) dell’art. 87 del TUIR.

·         i titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 49, lett. a) del TUIR.

La circolare, come già da noi anticipato, prevede che possono avvalersi dell'agevolazione in esame anche gli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi d'impresa e che hanno intenzione di far emergere la propria attività a condizione che abbiano impiegato irregolarmente (e non potrebbe essere diversamente) lavoratori.

  3 . LAVORATORI REGOLARIZZABILI

Sono regolarizzabili:

·         i lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato;

·         i rapporti configurabili come collaborazioni coordinate e continuative.

Non sono regolarizzabili i soggetti indicati nell’art. 62, comma 2, del TUIR (coniuge, figli minori, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, gli ascendenti e i familiari partecipanti all’impresa familiare).

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AL REGIME AGEVOLATO

Condizione indispensabile per poter essere ammessi al regime agevolato è aver impiegato nello svolgimento delle proprie attività lavoratori per i quali, in tutto o in parte, non si è adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.

Presupposto, ulteriore, perché si possa far ricorso alle agevolazioni è l’aver utilizzato lavoratori irregolari prima dell'entrata in vigore della legge e fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

5. EFFETTI DELLA DOMANDA DI EMERSIONE PER GLI IMPRENDITORI

La domanda di regolarizzazione, da presentare entro il 30 novembre 2001, produce effetti per il periodo 2001 e per i due seguenti.

5.1. BENEFICI FISCALI

Fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere verrà applicata una imposta sostitutiva (IRPEF – IRPEG e IRAP) sull’incremento dell’imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta immediatamente precedente, pari al:

·        10% per il primo periodo;

·        15% per il secondo;

·        20% per il terzo.

Per usufruire del regime agevolato i datori di lavoro devono impegnarsi nel programma di emersione incrementando il reddito imponibile (d’impresa o di lavoro autonomo) dichiarato rispetto a quello del periodo precedente. Si ritiene che nel caso in cui non vi sia incremento di reddito imponibile rispetto a quello dichiaEsempio:

Reddito d’impresa anno 2000                                    L. 50.000.000

1 dipendente emerso per un costo dell’anno 2001       L. 20.000.000

Reddito d’impresa anno 2001     L. 80.000.000 (imposta sostitutiva del 10% su L. 30.000.000)

Reddito d’impresa anno 2002                             L. 70.000.000

Per tale ultimo anno (2002) sarà dovuta la tassazione ordinaria sull’intero ammontare del reddito d’impresa dichiarato (L. 70.000.000) in quanto non è stato rispettato il programma di emersione. Per quanto concerne la contribuzione sui redditi di lavoro dipendente emersi si applicherà l’aliquota contributiva del 10%. I lavoratori emersi applicheranno, inoltre, la tassazione IRPEF ridotta dell' 8% e a loro carico non graverà nessuna contribuzione. Per costo del lavoro fatto emergere si ritiene vada inteso l’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro, relative ai lavoratori regolarizzati. L’incremento dell’imponibile dichiarato è determinato, in sede di prima applicazione dell'agevolazione, mettendo a confronto il reddito imponibile di impresa o di lavoro autonomo per il periodo in corso alla data di presentazione della domanda di emersione (ossia per il 2001, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) e quello dichiarato per il periodo di imposta immediatamente precedente (ossia per il 2000). Il medesimo procedimento verrà applicato anche ai due esercizi successivi (ossia 2002 e 2003), in cui il confronto verrà effettuato con i due periodi di imposta immediatamente precedenti (ossia rispettivamente 2001 e 2002). Quindi, per il primo anno di applicazione del regime agevolato, per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile sul quale applicare l'imposta sostitutiva del 10%, occorrerà, innanzitutto, calcolare il triplo del costo del lavoro emerso per il 2001 con la dichiarazione di emersione, considerando l'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute nello stesso anno per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti previsti dal TUIR.

Il limite del triplo del costo del lavoro emerso nel 2001 rappresenta un termine di paragone fisso  valevole anche per i due periodi d'imposta successivi.Tuttavia, qualora negli anni successivi al primo, l'ammontare del costo del lavoro emerso nel 2001 per effetto della dichiarazione di emersione subisca una riduzione a causa di licenziamenti o dismissioni di lavoratori precedentemente regolarizzati, si renderà necessario calcolare nuovamente il parametro di riferimento. In riferimento agli imprenditori o lavoratori autonomi che non hanno mai dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo (imprese totalmente al “nero” con dipendenti) e che opteranno per far emergere sia la loro attività che i lavoratori irregolarmente impiegati nella stessa, l'incremento, del reddito imponibile, nell'anno in cui è presentata la dichiarazione di emersione (2001) da assoggettarsi ad imposizione sostitutiva, sarà costituito dall'intero reddito imponibile dichiarato. Trattandosi di imposizione sostitutiva, i redditi assoggettati a tale tassazione non rilevano ai fini delle addizionali all'IRPEF. L'imposta sostitutiva non genera credito di imposta a favore dei soci (articolo 14 del TUIR). In sostanza, l’imposta sostitutiva non concorre né alla formazione del basket A (art. 105, comma 1, lett. a, D.P.R. n.917/86), né alla formazione del basket B (art. 105, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 917/86).

5.2. BENEFICI PREVIDENZIALI: Sul maggior imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi è dovuta, a carico del datore di lavoro, una contribuzione sostitutiva ridotta pari:

·         all’8% per il primo periodo;

·         al 10% per il secondo;

·         al 12% per il terzo.

E' appena il caso di precisare che la contribuzione sostitutiva in questione è applicabile esclusivamente ai lavoratori regolarizzati.

Perché il lavoratore possa beneficiare dei vantaggi legati al provvedimento in esame, è necessario che aderisca a tale iniziativa sottoscrivendo una apposita dichiarazione che verrà successivamente consegnata al datore di lavoro, il quale, dovrà dare notizia all’amministrazione finanziaria dell’intervenuta adesione mediante apposito segnale inserito nella dichiarazione di emersione in corrispondenza dei dati identificativi del lavoratore stesso. Il maggior imponibile determinerà, come logica conseguenza, una maggior contribuzione previdenziale per il titolare, i collaboratori familiari e i soci se, tali soggetti, sono iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti. Considerato che la normativa in esame, nulla dice in merito, resta dovuta, su tali maggiori imponibili, l’aliquota contributiva ordinaria (16,4% per la parte eccedente il minimale per l’anno 2001).

  6. EFFETTI DELLA D OMANDA DI EMERSIONE PER I DIPENDENTI

  6.1. BENEFICI FISCALI

Per i dipendenti emersi i benefici fiscali consisteranno nell’applicazione di un’aliquota sostitutiva IRPEF pari al:

·         6% per il primo periodo;

·         8% per il secondo;

·         10% per il terzo.

I redditi assoggettati ad imposizione sostitutiva devono essere indicati dal datore di lavoro nella certificazione unica (modello CUD) e sugli stessi non sono dovute le addizionali IRPEF.

L’imposta sostitutiva sarà trattenuta direttamente dal datore di lavoro secondo le modalità previste in materia di ritenute alla fonte con riferimento alle retribuzioni erogate in ciascun periodo di paga.

Per l’anno 2001, la circolare citata precisa che, l’imposta sostitutiva è applicata in sede di determinazione delle ritenute alla fonte relative al mese di dicembre.

  6.2. BENEFICI PREVIDENZIALI

Per gli anni 2001 – 2002 e 2003 i lavoratori che hanno aderito al programma di emersione sono esclusi da ogni contribuzione previdenziale a loro carico.

  7. MANCATA ADESIONE DA PARTE DEI LAVORATORI AL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Qualora il lavoratore decidesse di non aderire al programma di emersione non potrebbe usufruire del regime agevolato fiscale e previdenziale previsto per il triennio, fermo restando però le agevolazioni in capo ai datori di lavoro.

In una situazione così prospettata, il reddito del lavoratore che non ha aderito al programma di emersione verrebbe assoggettato a tassazione e contribuzione ordinaria.

  8. SANATORIA PER IL PREGRESSO

La dichiarazione vale, su richiesta, come proposta di concordato tributario e previdenziale purché sia presentata prima di accessi, ispezioni, verifiche tributarie o contributive.

  8.1. IMPRESA

·         L’imprenditore deve dichiarare, per ciascuno degli anni precedenti, il costo del lavoro effettivamente sostenuto per i lavoratori regolarizzati;

·         per ciascun anno il concordato si perfeziona con il pagamento di una imposta sostitutiva (IRPEF – IRPEG – IRAP e IVA) pari all’8% del costo del lavoro irregolarmente utilizzato. Non si applicano sanzioni e interessi;

·         per ogni anno pregresso, fino a concorrenza di tre volte il costo del lavoro emerso, sono preclusi accertamenti fiscali e previdenziali;

·         il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da indicare nella dichiarazione di emersione, non può essere superiore al costo del lavoro emerso nell’anno 2001 per effetto della dichiarazione medesima;

·         il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in unica soluzione, con una riduzione del 25%, entro il termine della dichiarazione di emersione oppure, senza riduzione, in 24 rate mensili;

·         l’integrale pagamento estingue i delitti di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000 nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connesse a quelle fiscali e previdenziali dell’impresa in relazione all’esistenza del lavoro sommerso.

Esempio:

Costo del lavoro emerso per l’anno 1997 L. 150.000.000 (nella dichiarazione deve essere indicato un importo non superiore al costo del 2001 pari a L. 100.000.000)

Costo del lavoro emerso per l’anno 1998 L.   70.000.000

Costo del lavoro emerso per l’anno 1999 L.   80.000.000

Costo del lavoro emerso per l’anno 2000 L.   90.000.000

Costo del lavoro emerso per l’anno 2001 L. 100.000.000

 

Totale costo del lavoro irregolare utilizzato          L. 290.000.000

Imposta sostitutiva per gli anni pregressi L. 290.000.000 x 8% = 23.200.000

 

In caso di accertamento di un maggior reddito di L. 500.000.000 per l’anno d’imposta 1997, lo stesso produce effetti limitatamente all’importo che eccede L. 300.000.000 (pari a 3 volte il costo del lavoro emerso indicato nella dichiarazione per l’anno 1997).

  8.2. DIPENDENTI

·         Estinzione di ogni debito fiscale e contributivo mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva dell’IRPEF pari a L. 200.000 per ogni anno pregresso;

·         esclusione di ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per i periodi di lavoro interessati;

·         il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in unica soluzione, con una riduzione del 25%, entro il termine della dichiarazione di emersione oppure, senza riduzione, in 24 rate mensili;

·         possibilità di ricostruire volontariamente, integrata al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all’art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la loro posizione previdenziale per gli anni pregressi fino ad un massimo di 5.

  9. VERSAMENTI DELLE IMPOSTE O CONTRIBUZIONI SOSTITUTIVE 

Le imposte e le contribuzioni sostitutive (sia per gli anni agevolati che per il pregresso) non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo.  

 

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