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TRIBUTARIO NEWS ALLEGATI

CIRCOLARE N.2 CIRCOLARE N.3

 

Area Economia d'Impresa

SETTORE TRIBUTARIO

CIRCOLARE N. 15/2002

RIMBORSI IRAP

Soggetti privi di apprezzabile struttura organizzativa

Sentenze Commissione Trib. Provinciale di Parma nn. 94/03/01, 93/03/01 e 64/05/01

Commissione Trib. Provinciale di Cagliari n. 729/5/01

 

1. LE SENTENZE FAVOREVOLI

 

1.1 Il precedente della Corte Costituzionale

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/01 emanata a seguito dell’ordinanza di

rimessione della C.t.p. di Como con la quale si chiedeva la fondata incostituzionalità 

dell’Irap per violazione sostanziale del principio di capacità contributiva sancito

 dall’art. 53 della Costituzione, la Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità

 costituzionale sollevata dal giudice rimettente, considerando legittimo l’impianto del tributo, ma

 ha sottolineato  l’inesistenza del presupposto oggettivo di applicazione dello stesso in 

assenza di un’apprezzabile organizzazione dei fattori della produzione.

In particolare si legge nella citata sentenza che: “… mentre l’elemento organizzativo è connaturato 

alla nozione d’impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo… 

nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza  di organizzazione di 

capitali e di lavoro altrui.”.

A seguito della Sentenza della Corte alcuni lavoratori autonomi e piccolissimi imprenditori hanno deciso d’intraprendere la via del contenzioso

una volta consolidatosi l’istituto del silenzio rifiuto  dell’Amministrazione alla loro richiesta di rimborso.

Si è venuta, in tal modo, a formare una giurisprudenza di merito favorevole al contribuente che in vario modo richiama aspetti in cui può considerarsi

inesistente un’adeguata struttura organizzativa.

 

1.2 Elementi che testimoniano l’assenza di adeguata struttura organizzativa

Nel dettaglio, gli aspetti significativi rilevati nelle prime quattro decisioni che testimoniano

 l’assenza di un’adeguata struttura organizzativa possono ricondursi in sintesi a due precise fattispecie:

 

·         Attività svolta direttamente dall’imprenditore senza apporto di lavoro dipendente;

 

·         Attività svolta direttamente dall’imprenditore con beni strumentali di valore esiguo 

(nei casi giudicati valori compresi tra 2.200.000 e 3.500.000 circa).

 

1.3 Sentenze favorevoli anche per piccoli imprenditori

Dal punto di vista tecnico, le decisioni presentano carattere di novità rispetto al principio 

enunciatonella sentenza della Corte Costituzionale nella parte in cui prendono in 

considerazione non solo il settore del lavoro autonomo ma anche la piccola impresa in 

genere e nei casi il cui il reddito da questa prodotto non potrebbe in concreto essere 

ricondotto nell’alveo del reddito d’impresa.


 

 

 I casi esaminati riguardano infatti sia l’attività di rappresentante di commercio e sia 

 l’esercizio dell’attività di parrucchiera svolta, in quest’ultimo caso, in forma di società

 in nome collettivo. Appare discutibile, relativamente 

 sempre a quest’ultimo caso, la qualificazione del reddito come professionale “nonostante 

la forma societaria della S.n.c. la quale è una società tra due professioniste”.

Particolarmente innovativa, sotto il medesimo profilo di attività d’impresa produttiva di

        reddito di lavoro autonomo, è la Sentenza della C.P.T. di Cagliari che ha incluso tra 

i soggetti “legittimati” al rimborso un imprenditore che svolge attività di bar e caffè tipicamente produttiva di reddito d’impresa. 

 

2. L’ ISTANZA DI RIMBORSO

 

2.1 Ricognizione sulle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso prima 

della chiusura deiCentri di Servizio disposta con Provvedimento 7 dicembre 2001

Le sentenze esaminate si basano su ricorsi promossi avverso il “silenzio rifiuto” dei Centri 

di servizio ad istanze di rimborso presentate dai contribuenti interessati.

La procedura adottata dai ricorrenti relativamente alla presentazione dell’istanza di rimborso, 

appare coerente con la previsione dell’art. 40, comma 1 lett. b) del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 che attribuisce ai Centri di Servizio la competenza

in materia di rimborso di indebiti versamenti diretti di cui all’art. 38 del D.P.R. 602/73.

Al riguardo è utile ricordare che il Ministero delle Finanze con circolare n. 238/E del 14 

ottobre 1998 di chiarimento in materia di attivazione dei centri di servizio ha specificato che detti Centri “provvedono, tra l’altro, all’esecuzione 

dei rimborsi d’imposta di cui agli art. 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 già 

attribuiti alla competenza delle soppresse Intendenze di Finanza”.

E’ appena il caso di precisare che l’art. 38 del D.P.R. n. 602/73 non è mai stato esplicitamente

 modificato e continua a recitare che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza (n.d.r. ora sede staccata

della Direzione Regionale delle Entrate)  nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso,

entro il termine di decadenza di quarantotto  mesi, dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed 

inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.”.

La Direzione Regionale delle Entrate (o meglio il Centro di Servizio a seguito delle 

competenze ad esso trasferite dal citato art. 40, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 287/1992), sentito l'Ufficio delle Entrate, può formalmente 

respingere la richiesta ovvero, come nella maggior parte dei casi, non rispondere e in tal caso,

 trascorsi 90 giorni, si consolida il cosiddetto “silenzio-rifiuto”.

 
                            2.2 Conseguenze connesse alla soppressione dei Centri di Servizio sulle modalità 
                            di presentazione dell’istanza (Provvedimento 7 dicembre 2001 su GU n. 301 del 29-12-2001)
 
                            Con il provvedimento citato sono stati soppressi a far data dal:
                                     ·         31 dicembre 2001: i centri di Roma, Milano, Palermo, Pescara e Venezia;
                                     ·         30 aprile 2002: i centri di Bologna e Salerno;
                                     ·         30 giugno 2002: i centri di Cagliari, Genova, Torino e Trento;
                                     ·         31 dicembre 2002: il centro di Bari, che presenta un carico di arretrati più pesante. 
                            2.2.1 Competenza trasferita agli uffici locali dell’Agenzia
 
                            Con esclusione di alcuni specifici compiti trasferiti ai centri operativi di Pescara e Venezia, 
                             dai Centri di Servizio sono attribuite, secondo il criterio della competenza
                             territoriale, agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o, dove questi ultimi non sono stati 
                            ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette.
 

                            In particolare, poiché l’attività di gestione dei rimborsi ordinari ex art. 38 D.P.R. 

n. 602/73 non sembrerebbe essere demandata al Centro operativo di Pescara, ne deriva un consolidamento in capo agli uffici dell’Agenzia delle Entrate sia della gestione dei rimborsi che della rappresentanza nel conseguente ed eventuale contenzioso.

 

                            2.2.2 Istanza di Rimborso alla Direzione Regionale delle Entrate e all’Ufficio locale 

                            delle Entrate

                            In presenza di una normativa riferita ad una situazione incerta e fluttuante è consigliabile
                             presentare istanza di rimborso a tutti gli uffici potenzialmente coinvolti.
 
                            Nel dubbio, pertanto, si consiglia di presentare l’istanza congiuntamente al vecchio
                            Centro di Servizio(ove ancora in funzione) oppure all’Ufficio locale dell’Agenzia Entrate
                             (se istituito, altrimenti all’Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette) e alla Sezione staccata della 
                            Direzione Regionale delle Entrate.

                            3. NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

 

3.1 Modalità di presentazione del ricorso avverso il silenzio rifiuto del Centro di Servizio o dell’Ufficio locale delle Entrate o della Direzione Regionale delle Entrate

Nella citata circolare n. 238/E del 14 ottobre 1998 viene chiarito inoltre che l’esecuzione dei rimborsi, il rigetto delle istanze o la formazione del silenzio rifiuto, pur essendo atti promananti dai Centri di Servizio, non comportano l’attribuzione ai medesimi della qualifica di controparte nel processo tributario.

L’interpretazione ministeriale è fondata, in particolare, sull’art. 10 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che dispone la competenza degli uffici delle Entrate ad essere parti in giudizi per ricorsi contro atti promananti dai Centri di Servizio.

Al Centro di Servizio è comunque demandata la trattazione del contenzioso da intendersi come attività istruttoria, di supporto all’Ufficio delle Entrate, affinché questo sia in condizione di tutelare più efficacemente gl’interessi dell’Amministrazione.

Nei casi d’impugnazioni conseguenti ad istanze presentate ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/73 il ricorso deve, pertanto, essere notificato all’Ufficio locale delle Entrate (o qualora non istituito alla sezione Staccata della Direzione Regionale delle Entrate) territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Nel caso di presentazione dell’istanza agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate (in quanto intervenuta successivamente alla chiusura degli stessi) si ritiene che la qualità di controparte nel giudizio debba essere attribuita direttamente agli Uffici stessi dell’Agenzia.

                            La Commissione tributaria competente deve essere individuata con riferimento alla sede dell’Ufficio che è parte nella controversia.