ADEMPIMENTI
TRIBUTARI
MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
E
RELATIVI TERMINI DI VERSAMENTO
Con
circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, l’agenzia delle Entrate ha commentato le
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001 recante modifiche
al D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 concernente semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari.
1.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP
Uno degli
obiettivi del citato regolamento consiste nella razionalizzazione di termini di
presentazione delle dichiarazioni per tutte le categorie di contribuenti.
Ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, tutti i soggetti di cui
all’articolo 6 del D.P.R. n. 600/1973 (società di persone e associazioni ad
esse equiparate) e le persone fisiche sono obbligati a presentare le
dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente:
I
contribuenti che sono assoggettati all’imposta sulle persone giuridiche possono
presentare la dichiarazione:
Ai sensi dell’articolo
2, comma 3, del citato decreto, i soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione IRAP e non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, presentano la dichiarazione IRAP entro i termini sopra previsti.
Dall’analisi
della circolare si evince che i termini di presentazione delle dichiarazioni
sono più ampi per coloro che assolvono a tale adempimento per via telematica, e
che soprattutto sono svincolati dalla data di presentazione del bilancio o del
rendiconto, in quanto collegati alla data di chiusura del periodo d’imposta.
Le
disposizioni in commento si applicano a decorrere dal primo gennaio 2002 e
riguardano anche tutti quegli adempimenti che, alla medesima data, non siano
ancora scaduti.
E’
il caso, ad esempio, di una società di capitali con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare (ad esempio 1° ottobre – 30 settembre). In tale
situazione, il termine di presentazione della dichiarazione, alla data del 1°
gennaio 2002, non è ancora scaduto. In base alle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 435/2001 e commentate dalla citata circolare dell’agenzia delle
Entrate, la dichiarazione potrà essere presentata entro il più lungo termine di
sette (tramite banca o posta) o di dieci (per via telematica) mesi dalla data
di chiusura dell’esercizio.
Sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare,
purché siano tenuti a presentare almeno due delle dichiarazioni relative alle
seguenti imposte:
Non può essere
inserita nella dichiarazione unificata la dichiarazione IVA degli enti e delle società
che si sono avvalsi della liquidazione dell’Iva di gruppo ai sensi
dell’articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972.
Sono
soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni:
Le
tipologie di contribuenti appena elencate, per la presentazione telematica
della dichiarazione in via diretta, utilizzeranno il servizio Entratel se
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in
relazione a più di venti soggetti, mentre si avvarranno del servizio telematico
Internet se le dichiarazioni del sostituto d’imposta saranno afferenti ad
un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non siano tenuti a
presentare tale dichiarazione.
La
circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che la modalità di
presentazione delle dichiarazioni è tassativa. Nel caso in cui un soggetto,
obbligato all’invio telematico, presenti la dichiarazione in banca o posta, la
stessa è da ritenersi nulla in quanto redatta su modelli non conformi a quelli
approvati.
In
caso di presentazione della dichiarazione tramite banca o ufficio postale,
tali uffici certificano l’avvenuto adempimento mediante il rilascio, anche se
non richiesto, di una apposita ricevuta.
Se,
invece, la dichiarazione viene consegnata ad un soggetto incaricato della
trasmissione telematica, questi deve:
La
dichiarazione si considera presentata:
In caso di
dichiarazione presentata e successivamente scartata, l’amministrazione la
considera trasmessa nei termini nel caso in cui il contribuente provveda, nei
cinque giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto scarto, ad un
successivo invio.
La
prova di avvenuta presentazione è costituita:
I
contribuenti e i sostituti d’imposta devono conservare l’originale
della dichiarazione, redatta su modello cartaceo e sottoscritta, nonchè la
comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione, coincidente con il termine di decadenza dell’accertamento di cui
all’articolo 43 del D.P.R. 600 DEL 1973.
Gli
intermediari abilitati della trasmissione conservano per il medesimo periodo la
copia delle dichiarazioni trasmesse.
Il
decreto, molto opportunamente, introduce la possibilità per gli intermediari
abilitati di conservare la copia delle dichiarazioni trasmesse mediante
archiviazione su supporti informatici. La circolare specifica che in tal
caso è fatto obbligo all’intermediario di riprodurre la dichiarazione su
modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo,
ne faccia richiesta.
I
soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva in via autonoma devono
adempiere a tale obbligo:
I termini
appena citati valgono sia per i soggetti obbligati alla presentazione della
dichiarazione Iva in via autonoma sia per quelli obbligati alla presentazione
di quella unificata.
I
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma sono
i seguenti:
La
circolare precisa che le disposizioni relative alla rettificabilità della
dichiarazione, sia a favore che a sfavore del contribuente, sono estese anche
al settore IVA.
Tutti
i soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte o che corrispondono
compensi soggetti alla ritenuta alla fonte, comprese le Amministrazioni dello
Stato, devono presentare, entro il 31 ottobre, la dichiarazione dei sostituti
di imposta relativa ad operazioni svolte nell’anno solare precedente.Tale
dichiarazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, telematicamente,
sia in modo diretto sia avvalendosi di un intermediario ed è sostitutiva delle
dichiarazioni previste ai fini contributivi ed assicurativi.
I
modelli devono essere approvati entro il 15 gennaio dell’anno di utilizzazione
e devono contenere gli elementi necessari per:
La
dichiarazione in commento, così come previsto dall’articolo 3, comma 1 del
D.P.R. n. 435/2001, può essere inserita nella dichiarazione unificata annuale
dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.
Il
nuovo comma 3 bis del decreto in oggetto dispone che i sostituti di imposta e
le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
obbligati al rilascio della certificazione dei sostituti di imposta, trasmettano
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione, in via
telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, gli
stessi dati contenuti nella predetta certificazione, oltre a quelli
necessari per la liquidazione dell’imposta e dei contributi.
Le
ritenute da indicare nella dichiarazione sono quelle relative al lavoro
dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai redditi di
lavoro autonomo e altri redditi, alle provvigioni afferenti rapporti di
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari e ai compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato,
di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600/1973.
Il
regolamento n. 435/2001, oltre che sostituire la presentazione della
dichiarazione con l’invio telematico di tali dati, equipara i citati adempimenti anche sotto il profilo
delle sanzioni.
Alla
luce delle seguenti innovazioni, nella dichiarazione ordinaria non devono più
essere compilati i quadri SA (redditi di lavoro dipendente), SB (indennità di
fine rapporto),SC (reddito di lavoro autonomo) e SS (dati riassuntivi).
I
dati che il datore di lavoro deve trasmettere all’Amministrazione in via
telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione sono
i seguenti:
In
ultimo si pone in risalto che i sostituti che abbiano effettuato ritenute
inerenti redditi di lavoro appena citati esauriscono i loro adempimenti
mediante l’invio telematico di tali dati entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di erogazione. Nel caso di corresponsione anche di redditi
di capitale, i datori saranno obbligati, entro il 31 ottobre, a presentare
anche il modello 770 ordinario esclusivamente per la dichiarazione di questi
ultimi.
Passando ad
esaminare il modello 770/2002 (approvato con Provvedimento 21 dicembre 2001 su
G.U. del 22 gennaio 2002) numerose sono le novità apportate dal decreto agli
adempimenti dichiarativi dei sostituti d’imposta.
In pratica il modello
770 è stato sdoppiato in due modelli: modello semplificato e modello
ordinario.
Ø
Il
mod. 770/2002 – SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti
d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati
fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2001, nonché gli altri dati
contributivi e assicurativi richiesti. Il modello contiene nella sostanza i
quadri SA, SB, SC, SE e SD del “vecchio” mod. 770. Il modello dovrà essere
presentato telematicamente entro il 30
giugno (per il 2002, cadendo il 30 giugno di domenica, il termine è
differito al 1° luglio).
I soggetti
obbligati alla presentazione del mod. 770
“semplificato” sono dunque i sostituti che hanno corrisposto somme o valori
soggetti a ritenuta alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25, 25 bis e 29, DPR
n. 600/73 e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS,
INPDAP, INPDAI e/o premi assicurativi
dovuti all’INAIL.
Il mod. 770 semplificato è costituito, oltre che dal
frontespizio:
q da una prima sezione per la comunicazione dei dati delle
certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’assistenza
fiscale. Tale sezione riproduce a grandi linee il modello CUD (approvato
con Provvedimento del 30 novembre 2001 pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U. del 12 dicembre 2001), integrato con ulteriori dati.
La sezione è suddivisa in 4 parti
contenenti:
A. i dati relativi al dipendente o percettore;
B. i dati fiscali, con specifica evidenza delle modalità di
tassazione del TFR e della
contribuzione alla previdenza complementare;
C. i dati previdenziali e assistenziali;
D. i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2001.
q da una seconda sezione per la comunicazione dei dati relativi
alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei
redditi diversi;
q da una terza sezione contenenti il quadro ST;
q da una quarta sezione contenente il quadro SX.
Ø
Il
mod. 770/2002 – ORDINARIO deve essere utilizzato da sostituti che hanno
effettuato ritenute relative anche ad
altre tipologie di redditi (ad esempio: redditi di capitale) nonché per
comunicare i dati relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni
operate ed ai crediti d’imposta utilizzati.
Il mod. 770 “ordinario” andrà, obbligatoriamente, presentato
in via telematica entro gli stessi termini della dichiarazione unificata (31
ottobre).
Solo il mod.
770 ordinario potrà facoltativamente essere incluso nella dichiarazione unificata.
Sia i sostituti che presentano il 770 semplificato, sia quelli
che presentano il 770 ordinario devono compilare:
· il prospetto ST che
riepiloga i dati di versamento;
· il prospetto SX che riepiloga le compensazioni
effettuate.
Coloro che presentano il 770 ordinario devono includere i
quadri ST e SX in tale modello.
I sostituti tenuti a compilare esclusivamente il 770
semplificato (perché non hanno effettuato ad esempio ritenute sui redditi
di capitale) possono alternativamente inserire i prospetti ST ed SX nel mod.
770 semplificato oppure inviarli separatamente, unitamente al frontespizio del mod. semplificato, entro il
31 ottobre.
Le istruzioni
al modello 770 semplificato prevedono che a seguito della suddivisione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta nelle due dichiarazioni (Mod.
semplificato ed ordinario) non sia più consentito separare in più parti
il Mod. 770 – semplificato. Solo nell’ipotesi in cui l’invio del mod. 770 –
semplificato, sia disgiunto da quello dei prospetti ST e SX o nell’eventualità
in cui sussista l’obbligo di presentare entrambi i tipi di dichiarazione (Mod.
770 – semplificato e mod. 770 – ordinario) la presentazione telematica potrà
essere effettuata da due soggetti diversi.
8.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il
D.P.R. n. 435/2001, all’art. 2, comma 8, ha disciplinato la possibilità di
presentare, sia tramite posta sia per via telematica, una dichiarazione
integrativa per le omissioni e gli errori commessi in sede di dichiarazione dei
redditi, dell’irap e dei sostituti di imposta.
La norma
introduce una nuova modalità d’integrazione delle dichiarazioni originariamente
presentate allo scopo di correggere eventuali errori od omissioni.
Vengono
previste due tipologie di dichiarazioni integrative:
1. dichiarazione
integrativa a sfavore del contribuente: maggiore imposta dovuta o minori
crediti spettanti (art. 2, c. 8);
2. dichiarazione
integrativa a favore del contribuente: maggiori crediti o minori imposte
(art.2, c. 8bis).
8.1 Integrativa
a sfavore del contribuente
8.1.1 Modalità
e termini di presentazione
Per l’eventuale
indicazione di maggiori redditi o altri redditi non indicati in tutto o in
parte nella dichiarazione originaria (dichiarazione dei redditi, dell’imposta
regionale sulle attività produttive,
dei sostituti d’imposta e dell’IVA)
è data al contribuente la possibilità di presentare una successiva
dichiarazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione originaria (termine ordinario per
l’accertamento).
Il
contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione originaria validamente
presentata, presentando in via telematica, se obbligato a tale modalità o se
sceglie di adottarla, altrimenti tramite un ufficio postale o una banca, una
dichiarazione integrativa ;
8.1.2 Sanzioni
Se
la seconda dichiarazione è presentata prima della scadenza dell’ordinario
termine di presentazione, tale particolare dichiarazione integrativa assume nel
modello la dizione di “dichiarazione correttiva nei termini”, in tal caso non
risulta applicabile nessuna sanzione.
Se
la dichiarazione è presentata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del
1997, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo, il contribuente può corrispondere le sanzioni in
misura ridotta, oltre agli interessi, purché non siano iniziati accessi,
ispezioni o verifiche.
Nel
caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata nel più ampio termine
del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata
l’originaria dichiarazione sono dovute le sanzioni per intero
(sanzioni per
infedele dichiarazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 - da una a due
volte l’imposta non versata o il maggior credito fruito).
8.2 Integrativa
a favore del contribuente
8.2.1 Modalità
e termini di presentazione
Le dichiarazioni
dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti di
imposta e dell’IVA possono essere integrate dai contribuenti per correggere
errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito
o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.
La rettifica
del dato più sfavorevole può essere operata mediante dichiarazione integrativa
da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
La
presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro e non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo.
Il maggior
debito d’imposta assolto o il minor credito possono essere recuperati in forma
di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8.2.2 Sanzioni
Se la
presentazione della dichiarazione integrativa avviene entro i termini
prescritti non sono applicabili sanzioni.
8.3 Elementi
comuni alle dichiarazioni integrative in aumento e diminuzione
Le
dichiarazioni integrative in commento possono essere presentate solo se sia
stata validamente e tempestivamente presentata la dichiarazione originaria.
La
dichiarazione originaria s’intende comunque validamente presentata se la
presentazione è avvenuta entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza.
8.4
Integrazione di dichiarazioni già presentate
La circolare
precisa che tali nuove disposizioni sono applicabili alle dichiarazioni
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero a quelle presentate prima per
le quali, però, alla data del 1° gennaio 2002 non sia ancora decorso il termine
di 90 giorni previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998.
Pertanto il
modello UNICO 2001 presentato in via telematica entro il 31 ottobre 2001 è
integrabile a favore del contribuente sino al termine di presentazione dl
modello UNICO 2002. La medesima dichiarazione è integrabile a sfavore del
contribuente entro il termine per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
D.P.r. n. 600/1993.
8.5 Differenze
rispetto alla fattispecie del ravvedimento operoso
L’integrazione
delle dichiarazioni regolarmente presentate per correggere errori ed omissioni
costituisce una fattispecie assimilabile anche al ravvedimento operoso di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.
La differenza
peculiare tra le dichiarazioni integrative in commento e la procedura del
ravvedimento operoso, è data dalla diversa applicazione delle sanzioni, che
risultano più favorevoli nel caso del ravvedimento (dal 3,75 all’ottavo del
minimo edittale).
Altra
differenza è data dal diverso termine di presentazione della dichiarazione
integrativa di cui al citato art. 2, comma 8 rispetto a quella da ravvedimento.
Si ricorda, infatti, che l’integrativa da comma 8 può essere presentata entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione originaria.
L’integrativa
da ravvedimento deve essere presentata invece entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo cui l’errore o omissione si riferisce.
Infine va
specificato che la presentazione delle integrative da commi 8 e 8bis, a differenza
della dichiarazione da ravvedimento operoso, può sempre avvenire anche in
presenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento sul
periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione.
L'articolo
17 del regolamento in esame introduce alcune novità in materia di termini
di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive al fine di una loro razionalizzazione.
Si
osserva che le scadenze dei termini di versamento del saldo e dell'acconto
delle imposte dovute in base alle
dichiarazioni non sono più ancorate ai termini di presentazione delle
dichiarazioni stesse.
In
particolare, i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
e del valore della produzione dovute dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR sono
effettuati:
- la prima rata, entro il termine di versamento del saldo
dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'anno
d'imposta precedente;
- la seconda rata, entro il mese di
novembre.
I soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono tenuti al versamento di
tale imposta entro i seguenti termini:
-
la prima rata, entro il termine di versamento del saldo dovuto in base
alla dichiarazione relativa all’anno
d'imposta precedente;
-
la seconda rata, entro il mese di novembre ovvero entro l'undicesimo mese dell'esercizio, cui l'imposta è afferente,
qualora l'esercizio o il periodo di gestione non coincida con l'anno solare.
La norma in
oggetto predispone che per i versamenti degli acconti relativi all’IRPEF, IRPEG
e IRAP, possano essere effettuati:
1.
in unica soluzione, se l’importo della prima
rata non superi 103,29 euro (lire 200.000);
1.
in due rate, entro i termini sopra specificati,
pari al:
-
40 per cento dell’acconto dovuto, la prima;
-
60 per cento, la seconda.
Le
disposizioni appena citate sono applicate a partire dal 1° gennaio 2002 e
riguardano anche gli adempimenti pendenti alla predetta data.