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ULTIME CIRCOLARI ALLEGATI

 CIRCOLARE N.2 TRIBUTARIO FISCALE

 

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

    

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

E RELATIVI TERMINI DI VERSAMENTO

D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2002

Con circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, l’agenzia delle Entrate ha commentato le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001 recante modifiche al D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 concernente semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI  IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

Uno degli obiettivi del citato regolamento consiste nella razionalizzazione di termini di presentazione delle dichiarazioni per tutte le categorie di contribuenti.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, tutti i soggetti di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 600/1973 (società di persone e associazioni ad esse equiparate) e le persone fisiche sono obbligati a presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente:

I contribuenti che sono assoggettati all’imposta sulle persone giuridiche possono presentare la dichiarazione:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP e non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano la dichiarazione IRAP entro i termini sopra previsti.

Dall’analisi della circolare si evince che i termini di presentazione delle dichiarazioni sono più ampi per coloro che assolvono a tale adempimento per via telematica, e che soprattutto sono svincolati dalla data di presentazione del bilancio o del rendiconto, in quanto collegati alla data di chiusura del periodo d’imposta.

Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal primo gennaio 2002 e riguardano anche tutti quegli adempimenti che, alla medesima data, non siano ancora scaduti.

E’ il caso, ad esempio, di una società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio 1° ottobre – 30 settembre). In tale situazione, il termine di presentazione della dichiarazione, alla data del 1° gennaio 2002, non è ancora scaduto. In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 435/2001 e commentate dalla citata circolare dell’agenzia delle Entrate, la dichiarazione potrà essere presentata entro il più lungo termine di sette (tramite banca o posta) o di dieci (per via telematica) mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, purché siano tenuti a presentare almeno due delle dichiarazioni relative alle seguenti imposte:

Non può essere inserita nella dichiarazione unificata la dichiarazione IVA degli enti e delle società che si sono avvalsi della liquidazione dell’Iva di gruppo ai sensi dell’articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972.

Sono soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni:

Le tipologie di contribuenti appena elencate, per la presentazione telematica della dichiarazione in via diretta, utilizzeranno il servizio Entratel se obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di venti soggetti, mentre si avvarranno del servizio telematico Internet se le dichiarazioni del sostituto d’imposta saranno afferenti ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non siano tenuti a presentare tale dichiarazione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che la modalità di presentazione delle dichiarazioni è tassativa. Nel caso in cui un soggetto, obbligato all’invio telematico, presenti la dichiarazione in banca o posta, la stessa è da ritenersi nulla in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati.

3. RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In caso di presentazione della dichiarazione tramite banca o ufficio postale, tali uffici certificano l’avvenuto adempimento mediante il rilascio, anche se non richiesto, di una apposita ricevuta.

Se, invece, la dichiarazione viene consegnata ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, questi deve:

 

4. MOMENTO E PROVA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione si considera presentata:

In caso di dichiarazione presentata e successivamente scartata, l’amministrazione la considera trasmessa nei termini nel caso in cui il contribuente provveda, nei cinque giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto scarto, ad un successivo invio.

La prova di avvenuta presentazione è costituita:

5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I contribuenti e i sostituti d’imposta devono conservare l’originale della dichiarazione, redatta su modello cartaceo e sottoscritta, nonchè la comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, coincidente con il termine di decadenza dell’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. 600 DEL 1973.

Gli intermediari abilitati della trasmissione conservano per il medesimo periodo la copia delle dichiarazioni trasmesse.

Il decreto, molto opportunamente, introduce la possibilità per gli intermediari abilitati di conservare la copia delle dichiarazioni trasmesse mediante archiviazione su supporti informatici. La circolare specifica che in tal caso è fatto obbligo all’intermediario di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta.

6. DICHIARAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva in via autonoma devono adempiere a tale obbligo:

I termini appena citati valgono sia per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma sia per quelli obbligati alla presentazione di quella unificata.

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma sono i seguenti:

La circolare precisa che le disposizioni relative alla rettificabilità della dichiarazione, sia a favore che a sfavore del contribuente, sono estese anche al settore IVA.

7. DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

Tutti i soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte o che corrispondono compensi soggetti alla ritenuta alla fonte, comprese le Amministrazioni dello Stato, devono presentare, entro il 31 ottobre, la dichiarazione dei sostituti di imposta relativa ad operazioni svolte nell’anno solare precedente.Tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, sia in modo diretto sia avvalendosi di un intermediario ed è sostitutiva delle dichiarazioni previste ai fini contributivi ed assicurativi.

I modelli devono essere approvati entro il 15 gennaio dell’anno di utilizzazione e devono contenere gli elementi necessari per:

La dichiarazione in commento, così come previsto dall’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 435/2001, può essere inserita nella dichiarazione unificata annuale dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.

Il nuovo comma 3 bis del decreto in oggetto dispone che i sostituti di imposta e le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, obbligati al rilascio della certificazione dei sostituti di imposta, trasmettano entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, gli stessi dati contenuti nella predetta certificazione, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell’imposta e dei contributi.

Le ritenute da indicare nella dichiarazione sono quelle relative al lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi, alle provvigioni afferenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari e ai compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600/1973.

Il regolamento n. 435/2001, oltre che sostituire la presentazione della dichiarazione con l’invio telematico di tali dati, equipara i  citati adempimenti anche sotto il profilo delle sanzioni.

Alla luce delle seguenti innovazioni, nella dichiarazione ordinaria non devono più essere compilati i quadri SA (redditi di lavoro dipendente), SB (indennità di fine rapporto),SC (reddito di lavoro autonomo) e SS (dati riassuntivi).

I dati che il datore di lavoro deve trasmettere all’Amministrazione in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione sono i seguenti:

In ultimo si pone in risalto che i sostituti che abbiano effettuato ritenute inerenti redditi di lavoro appena citati esauriscono i loro adempimenti mediante l’invio telematico di tali dati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione. Nel caso di corresponsione anche di redditi di capitale, i datori saranno obbligati, entro il 31 ottobre, a presentare anche il modello 770 ordinario esclusivamente per la dichiarazione di questi ultimi.

Passando ad esaminare il modello 770/2002 (approvato con Provvedimento 21 dicembre 2001 su G.U. del 22 gennaio 2002) numerose sono le novità apportate dal decreto agli adempimenti dichiarativi dei sostituti d’imposta.

In pratica il modello 770 è stato sdoppiato in due modelli: modello semplificato e modello ordinario.

Ø       Il mod. 770/2002 – SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2001, nonché gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti. Il modello contiene nella sostanza i quadri SA, SB, SC, SE e SD del “vecchio” mod. 770. Il modello dovrà essere presentato telematicamente entro il 30 giugno (per il 2002, cadendo il 30 giugno di domenica, il termine è differito al 1° luglio).

I soggetti obbligati alla presentazione del mod. 770 “semplificato” sono dunque i sostituti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25, 25 bis e 29, DPR n. 600/73 e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, INPDAP, INPDAI  e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.

 

Il mod. 770 semplificato è costituito, oltre che dal frontespizio:

q       da una prima sezione per la comunicazione dei dati delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’assistenza fiscale. Tale sezione riproduce a grandi linee il modello CUD (approvato con Provvedimento del 30 novembre 2001 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 12 dicembre 2001), integrato con ulteriori dati.

La sezione è suddivisa in 4 parti contenenti:

A.      i dati relativi al dipendente o percettore;

B.      i dati fiscali, con specifica evidenza delle modalità di tassazione del TFR  e della contribuzione alla previdenza complementare;

C.      i dati previdenziali e assistenziali;

D.      i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2001.

 

q       da una seconda sezione per la comunicazione dei dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;

q       da una terza sezione contenenti il quadro ST;

q       da una quarta sezione contenente il quadro SX.

Ø       Il mod. 770/2002 – ORDINARIO deve essere utilizzato da sostituti che hanno effettuato ritenute relative anche ad altre tipologie di redditi (ad esempio: redditi di capitale) nonché per comunicare i dati relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d’imposta utilizzati.

Il mod. 770 “ordinario” andrà, obbligatoriamente, presentato in via telematica entro gli stessi termini della dichiarazione unificata (31 ottobre).

Solo il mod. 770 ordinario potrà facoltativamente essere incluso nella dichiarazione unificata.

Sia i sostituti che presentano il 770 semplificato, sia quelli che presentano il 770 ordinario devono compilare:

·         il prospetto ST che riepiloga i dati di versamento;

·         il prospetto SX che riepiloga le compensazioni effettuate.

Coloro che presentano il 770 ordinario devono includere i quadri ST e SX in tale modello.

I sostituti tenuti a compilare esclusivamente il 770 semplificato (perché non hanno effettuato ad esempio ritenute sui redditi di capitale) possono alternativamente inserire i prospetti ST ed SX nel mod. 770 semplificato oppure inviarli separatamente, unitamente al  frontespizio del mod. semplificato, entro il 31 ottobre.

Le istruzioni al modello 770 semplificato prevedono che a seguito della suddivisione della dichiarazione dei sostituti d’imposta nelle due dichiarazioni (Mod. semplificato ed ordinario) non sia più consentito separare in più parti il Mod. 770 – semplificato. Solo nell’ipotesi in cui l’invio del mod. 770 – semplificato, sia disgiunto da quello dei prospetti ST e SX o nell’eventualità in cui sussista l’obbligo di presentare entrambi i tipi di dichiarazione (Mod. 770 – semplificato e mod. 770 – ordinario) la presentazione telematica potrà essere effettuata da due soggetti diversi.

8. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il D.P.R. n. 435/2001, all’art. 2, comma 8, ha disciplinato la possibilità di presentare, sia tramite posta sia per via telematica, una dichiarazione integrativa per le omissioni e gli errori commessi in sede di dichiarazione dei redditi, dell’irap e dei sostituti di imposta.

La norma introduce una nuova modalità d’integrazione delle dichiarazioni originariamente presentate allo scopo di correggere eventuali errori od omissioni.

Vengono previste due tipologie di dichiarazioni integrative:

1.       dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente: maggiore imposta dovuta o minori crediti spettanti (art. 2, c. 8);

2.       dichiarazione integrativa a favore del contribuente: maggiori crediti o minori imposte (art.2, c. 8bis).

8.1 Integrativa a sfavore del contribuente

8.1.1 Modalità e termini di presentazione

Per l’eventuale indicazione di maggiori redditi o altri redditi non indicati in tutto o in parte nella dichiarazione originaria (dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive,  dei sostituti d’imposta e dell’IVA)  è data al contribuente la possibilità di presentare una successiva dichiarazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, entro e non oltre  il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (termine ordinario per l’accertamento).

Il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione originaria validamente presentata, presentando in via telematica, se obbligato a tale modalità o se sceglie di adottarla, altrimenti tramite un ufficio postale o una banca, una dichiarazione integrativa ;

8.1.2 Sanzioni

Se la seconda dichiarazione è presentata prima della scadenza dell’ordinario termine di presentazione, tale particolare dichiarazione integrativa assume nel modello la dizione di “dichiarazione correttiva nei termini”, in tal caso non risulta applicabile nessuna sanzione.

Se la dichiarazione è presentata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il contribuente può corrispondere le sanzioni in misura ridotta, oltre agli interessi, purché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata nel più ampio termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata l’originaria dichiarazione sono dovute le sanzioni per intero

(sanzioni per infedele dichiarazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 - da una a due volte l’imposta non versata o il maggior credito fruito).

8.2 Integrativa a favore del contribuente

8.2.1 Modalità e termini di presentazione

Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti di imposta e dell’IVA possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.

La rettifica del dato più sfavorevole può essere operata mediante dichiarazione integrativa da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro e non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Il maggior debito d’imposta assolto o il minor credito possono essere recuperati in forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8.2.2 Sanzioni

Se la presentazione della dichiarazione integrativa avviene entro i termini prescritti non sono applicabili sanzioni.

8.3 Elementi comuni alle dichiarazioni integrative in aumento e diminuzione

Le dichiarazioni integrative in commento possono essere presentate solo se sia stata validamente e tempestivamente presentata la dichiarazione originaria.

La dichiarazione originaria s’intende comunque validamente presentata se la presentazione è avvenuta entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza.

8.4 Integrazione di dichiarazioni già presentate

La circolare precisa che tali nuove disposizioni sono applicabili alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero a quelle presentate prima per le quali, però, alla data del 1° gennaio 2002 non sia ancora decorso il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998.

Pertanto il modello UNICO 2001 presentato in via telematica entro il 31 ottobre 2001 è integrabile a favore del contribuente sino al termine di presentazione dl modello UNICO 2002. La medesima dichiarazione è integrabile a sfavore del contribuente entro il termine per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.r. n. 600/1993.

8.5 Differenze rispetto alla fattispecie del ravvedimento operoso

L’integrazione delle dichiarazioni regolarmente presentate per correggere errori ed omissioni costituisce una fattispecie assimilabile anche al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

La differenza peculiare tra le dichiarazioni integrative in commento e la procedura del ravvedimento operoso, è data dalla diversa applicazione delle sanzioni, che risultano più favorevoli nel caso del ravvedimento (dal 3,75 all’ottavo del minimo edittale).

Altra differenza è data dal diverso termine di presentazione della dichiarazione integrativa di cui al citato art. 2, comma 8 rispetto a quella da ravvedimento. Si ricorda, infatti, che l’integrativa da comma 8 può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

L’integrativa da ravvedimento deve essere presentata invece entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cui l’errore o omissione si riferisce.

Infine va specificato che la presentazione delle integrative da commi 8 e 8bis, a differenza della dichiarazione da ravvedimento operoso, può sempre avvenire anche in presenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento sul periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione.

9. MODIFICHE IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

L'articolo 17 del regolamento in esame introduce alcune novità in materia di termini di  versamento  delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive al fine di una loro razionalizzazione.  

Si osserva che le scadenze dei termini di versamento del saldo e dell'acconto delle imposte  dovute in base alle dichiarazioni non sono più ancorate ai termini di presentazione delle dichiarazioni stesse.             

In particolare, i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei  redditi  e del valore della produzione dovute dalle persone fisiche e  dalle società  o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR sono effettuati:                                                                  

- la prima rata, entro il termine di versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione  relativa all'anno d'imposta precedente;                                                     

-   la seconda rata, entro il mese di novembre.                      

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono tenuti al versamento di tale imposta entro i seguenti termini:              

- la prima rata, entro il termine di versamento del saldo dovuto in base alla   dichiarazione relativa all’anno d'imposta precedente;

- la seconda rata, entro il mese di novembre ovvero entro l'undicesimo mese    dell'esercizio, cui l'imposta è afferente, qualora l'esercizio o il periodo di gestione non coincida con l'anno solare. 

La norma in oggetto predispone che per i versamenti degli acconti relativi all’IRPEF, IRPEG e IRAP, possano essere effettuati:

1.                             in unica soluzione, se l’importo della prima rata non superi 103,29 euro (lire 200.000);

 

1.                             in due rate, entro i termini sopra specificati, pari al:

- 40 per cento dell’acconto dovuto, la prima;

- 60 per cento, la seconda.

Le disposizioni appena citate sono applicate a partire dal 1° gennaio 2002 e riguardano anche gli adempimenti pendenti alla predetta data.